La mancata sottoscrizione del consenso informato da parte del proprietario dell’animale può essere fonte di responsabilità per il veterinario che lo ha in cura: come si configura la disciplina.
Purtroppo anche i nostri amici a quattro zampe, nel corso degli anni, possono essere colpiti da patologie tali da richiedere specifici trattamenti terapeutici, e talvolta perfino finire sotto i ferri. In ogni caso il proprietario dell’animale deve essere adeguatamente informato delle possibili conseguenze negative che possono derivare da un intervento chirurgico o da una terapia, firmando l’apposito modulo del consenso informato.
L’attività del veterinario, come qualsiasi altra professione, può essere soggetta ad errore. La dottrina non nutre dubbi nell’inquadrare la responsabilità del professionista nell’ambito di quella contrattuale.
D’altronde, nel momento in cui ci rivolgiamo ad un veterinario per ottenere una determinata prestazione (che sia un intervento chirurgico, una visita finalizzata alla somministrazione di una terapia per la cura di una patologia, o una mera visita di routine), non facciamo altro che stipulare con il professionista un rapporto obbligatorio.
Quest’ultimo si vincola all’esecuzione della prestazione richiesta in virtù di un corrispettivo in denaro. Se il professionista non esegue correttamente la prestazione (si pensi all’errore del veterinario nell’intervento chirurgico al cane) a causa di imperizia, imprudenza o negligenza, dovrà rispondere dei relativi danni.
Si tratta di una responsabilità contrattuale, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia sancito per iscritto o meno; d’altronde le parti possono raggiungere un accordo anche oralmente.
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La responsabilità contrattuale, tuttavia, non si esaurisce solo nell’esecuzione errata della prestazione richiesta al professionista.
Su quest’ultimo, infatti, vige l’obbligo di informare il cliente, in modo chiaro e comprensibile (anche a chi non abbia particolari competenze in materia) su quelli che sono i possibili rischi connessi all’attività che verrà eseguita.
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Dunque, ad esempio, il proprietario dell’animale deve essere preventivamente informato sulle possibili conseguenze negative di un intervento chirurgico a cui l’animale deve sottoporsi. In caso contrario, e a prescindere dalla riuscita o meno dell’intervento (che può essere anche di routine, come ad esempio la sterilizzazione del cane), il veterinario potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Allo stesso tempo può configurarsi una responsabilità a titolo disciplinare, giacché è lo stesso art. 29 del codice deontologico dei medici veterinari a prevedere l’obbligo di informazione nei confronti del cliente. Pertanto il veterinario è tenuto a rendere edotto il proprietario dell’animale di tutti i rischi connessi alla pratica medica veterinaria, facendogli sottoscrivere un apposito modulo di consenso informato.
Nella pratica, molto spesso, la procedura non viene attuata; sovente i rischi connessi all’intervento chirurgico vengono esposti al cliente in forma orale, senza che venga espletata la pratica nella modalità cartacea, che ha funzione di tutela (dal punto di vista probatorio) anche nei confronti del medesimo professionista.
Antonio Scaramozza
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