La normativa di riferimento in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è la Legge quadro n. 281 del 1991: ecco che cosa stabilisce.
Il quadro complessivo delle fonti del diritto in materia di animali è piuttosto ampio e frastagliato. A livello nazionale, la normativa di riferimento è la Legge quadro n. 281 del 1991 (rubricata come Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). Scopriamo insieme che cosa stabilisce.
La Legge quadro n. 281 del 1991 è stata la prima normativa con la quale il Legislatore ha fornito una disciplina giuridica specifica in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo; tuttora, a distanza di 30 anni, costituisce la norma di riferimento a livello nazionale nei suddetti settori.
Invero con essa il Legislatore si è limitato a dettare i principi fondamentali della materia, lasciando alle Regioni il compito di attuarli, le quali si servono della propria potestà legislativa; pertanto ogni ente territoriale si è dotato di una normativa specifica, che ha vigore nel proprio territorio di competenza.
Con la 281 del ’91 il Legislatore ha promosso principi quali la tutela degli animali d’affezione, nonché la condanna dell’abbandono (costituente all’epoca dell’emanazione della Legge quadro un reato contravvenzionale) e del maltrattamento (allora non punito penalmente – il reato di maltrattamento di animali entrerà in vigore nel 2004).
La norma non fornisce una vera e propria definizione di animale d’affezione: è pur vero, tuttavia, che tra gli articoli della Legge quadro sono menzionati solo il cane e gatto; non già altri animali, seppur molte altre specie siano ormai da considerare, alla stregua dei canoni sociali della nostra civiltà, quali animali da compagnia (come ad esempio furetto, cavallo, porcellino d’India e criceto).
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Solo a carico dei proprietari di cani, tuttavia, il Legislatore stabiliva, con la L. 281 del 1991, specifici adempimenti: su tutti quello di iscrivere l’animale nel registro dell’Anagrafe canina.
D’altronde, ancora oggi, e fatto salvo che qualche Regione estende l’obbligo anche per i gatti, l’inoculazione del microchip è obbligatoria solo per il cane .
Quest’ultimo è un dispositivo elettronico, applicato sulla pelle dell’animale, e contrassegnato da un codice di 15 cifre, associato univocamente al proprietario e all’animale medesimo; uno strumento particolarmente utile, che aumenta notevolmente le probabilità di ritrovare il cane smarrito, e disincentiva il reato di abbandono di animali.
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Il Legislatore ha sancito degli obblighi anche per gli enti territoriali. Sulle Regioni, ad esempio, a norma della Legge quadro, grava l’obbligo di istituire e gestire il registro dell’anagrafe canina regionale.
Gli enti sono tenuti altresì alla predisposizione ed adozione di un piano di prevenzione del randagismo, nonché alla determinazione dei criteri di risanamento dei canili comunali e di costruzione dei rifugi per animali, a cui dovranno attenersi i Comuni per la concreta realizzazione delle strutture.
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Antonio Scaramozza
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