Legge anti-lupo della Valle d’Aosta: la discussa normativa regionale

Legge anti-lupo della Valle d’Aosta: la discussa normativa regionale

Lo scorso maggio il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato la L. R. n. 11/2021, già ribattezzata come Legge anti-lupo. Ecco cosa stabilisce.

Legge anti-lupo della Valle d'Aosta
(Foto Adobe Stock)

In Italia il lupo è una specie protetta; eppure, dal maggio 2021, in Valle d’Aosta, in determinati casi, ne potrà essere ordinato l’abbattimento. “Colpa” della L. R. n. 11/2021, già ribattezzata come legge anti-lupo. Non sono tardate ad arrivare le polemiche, sia dal fronte degli animalisti sia da quello politico. Ed effettivamente sono diverse le perplessità che l’atto normativo desta.

Legge anti-lupo: che cosa stabilisce

La L. R. n. 11/2021, approvata dal Consiglio della Valle D’Aosta (rammentiamo, Regione a statuto speciale) nello scorso maggio, è stata ridenominata fin da subito Legge anti-lupo.

Lupo specie protetta
(Foto Adobe Stock)

Chi l’ha promossa e approvata ne difende le ragioni, negando che si tratti di una caccia al lupo, ma il testo normativo parla chiaro: Il Presidente della Regione, con decreto, previo parere favorevole dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), può autorizzare anche l’abbattimento di lupi.

Certo, a determinate condizioni: ovvero che tali uccisioni non pregiudichino la popolazione del canide, e che non vi siano altre soluzioni valide da adottare per proteggere le persone e altri animali; questa la ragione per cui sarebbe stata approvata la legge anti-lupo.

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Perplessità e incongruenze: i punti deboli della normativa

Il suddetto atto normativo, invero, desta non poche perplessità. Prima di tutto perché il lupo è una specie protetta, a livello nazionale ed internazionale.

Luca Ghedina Lupi
Un lupo nei boschi (Foto Facebook)

Si va dalla nostrana Legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ad una sfilza di atti normativi sovranazionali:

  • CITES, il cui contenuto è stato recepito dal Regolamento 338/97 del 9 dicembre 1996 – e, si rammenta, i regolamenti europei sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea (Italia compresa dunque);
  • Convenzione di Berna;
  • Direttiva comunitaria Habitat n. 43/92.

E dal combinato delle disposizioni di tali atti emerge il divieto della cattura, detenzione, commercializzazione, trasporto ed uccisione del lupo (per chi volesse approfondire si consiglia la seguente lettura: Lupo specie protetta: quali sono le norme dell’ordinamento giuridico che tutelano l’animale); appare impensabile che una Regione italiana, per quanto a Statuto speciale, possa derogare a tale disciplina.

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A norma della legge anti-lupo, l’abbattimento potrebbe essere disposto solo dal Presidente della Regione, con decreto, previo tuttavia parere favorevole rilasciato dall’ISPRA, che si rammenta come sia un ente pubblico di ricerca italiano, subordinato alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica; che il suddetto organo possa allontanarsi dalle indicazioni emergenti dalla normativa nazionale e sovranazionale appare improbabile.

Il Decreto di abbattimento, poi, potrebbe essere disposto soltanto laddove non vada ad incidere sulla conservazione della popolazione dei lupi (che rammentiamo, ancora una volta, come sia una specie protetta, a causa dei drammatici numeri al ribasso raggiunti non troppi anni fa), e purché non vi siano altre soluzioni valide da adottare per proteggere le persone e altri animali.

Ma è proprio su eventuali soluzioni alternative che il Governo della Valle D’Aosta dovrebbe ragionare, investendo le risorse necessarie ad attuarle, una volta individuati i correttivi più opportuni.

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Antonio Scaramozza

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