Si possono inseguire i propri animali nella proprietà altrui, oppure è vietato? Scopriamo insieme che cosa stabilisce la legge.
Sarebbe estremamente utile conoscere in anticipo ogni norma che ci può interessare. Ma, come spesso accade, ce ne preoccupiamo solo a fatto ormai compiuto. Il vostro gatto è scappato nel fondo di un vicino e non sapete come comportarvi? Si possono inseguire i propri animali nella proprietà altrui? Ecco tutto quello che vi occorre sapere.
Può capitare – chiunque ne abbia avuto uno lo sa – che gli animali sfuggano alla nostra custodia.
Basta poco, un momento di distrazione, una falla nella recinzione del nostro giardino e la frittata è fatta. E, se il nostro amico a quattro zampe ha il gusto per l’avventura, potrebbe infilarsi nel fondo di qualche vicino.
Ebbene, si possono inseguire i propri animali nella proprietà altrui? La risposta, per nostra fortuna, è sì. É la legge a stabilirlo. Il codice civile regola l’eventualità. A norma dell’art. 843 c.c., infatti, il proprietario del fondo deve consentire l’accesso a chi insegue il proprio animale; o, in alternativa, consegnarlo egli stesso.
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Il diritto è riconosciuto sia per gli animali da compagnia sia per tutti gli altri. Attenzione tuttavia alla disciplina che regola questi ultimi.
Anche l’art. 925 c.c. attribuisce il diritto di inseguire gli animali mansuefatti (ovvero quelli non domestici ma che abbiano acquisito le abitudini della cattività) nella proprietà altrui. Il proprietario del fondo ha diritto, tuttavia, al riconoscimento di un’indennità nell’ipotesi di danno.
Non solo: trascorsi 20 giorni dall’ingresso dell’animale mansuefatto nel proprio fondo, avrà diritto ad acquisirne la proprietà, se nel suddetto termine il legittimo proprietario non lo abbia reclamato.
Questa norma, tuttavia, non vale anche per gli animali da compagnia; per essi è escluso che il titolare del fondo in cui si sono rifugiati possa acquisirne il possesso.
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Attenzione tuttavia; l’inerzia nell’inseguire i propri animali nella proprietà altrui può non limitarsi alla sola perdita del possesso di quelli mansuefatti: può avere anche conseguenze penali.
Ebbene sì, rischiamo di incorrere nel reato di abbandono di animali, previsto e punito dall’art. 727 c.p.
Quando si parla di abbandono, la maggior parte delle persone pensa, in modo piuttosto stereotipato, alla classica condotta che consiste nel caricare l’animale (di solito il cane) in macchina, per trasportarlo molto lontano dal proprio domicilio, in modo che non riesca più a tornare.
In realtà vi sono altre condotte che integrano il reato di abbandono, e non presuppongono necessariamente che il proprietario si attivi per disperdere l’animale.
Anzi, anche l’inerzia può integrare il reato: la Cassazione ha infatti statuito che il proprietario che non si attivi concretamente nella ricerca dell’animale smarritosi o fuggito è punibile a norma dell’art. 727 c.p.
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Antonio Scaramozza
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