Il CITES è un documento che ha un’importanza fondamentale per la tutela dell’integrità di alcune specie animali. Ma quando è obbligatorio? Ecco cosa stabilisce la legge.
Nel nostro ordinamento giuridico sono previste diverse norme penali di tutela degli animali. Ad oggi è il punto più alto di un percorso ancor in atto, e ben lungi dall’essere giunto alla sua conclusione: il riconoscimento dei diritti degli animali. Oltre alla normativa nazionale, vanno considerate le norme internazionali che prevedono la tutela di numerose specie animali e vegetali. Uno dei mezzi di tutela è il documento CITES: scopriamo di cosa si tratta.
CITES è un acronimo che sta per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione).
La Convenzione venne firmata negli Stati Uniti, a Washington, nel 1974. Tra gli Stati firmatari anche l’Italia, nel territorio della quale è in vigore a partire dal 1980.
Successivamente il documento è stato recepito anche dal diritto dell’Unione Europea, mediante l’emanazione di alcuni Regolamenti, quali il Regolamento CEE n. 3626/82, poi modificato successivamente dai Reg. CE n. 338/97 e n. 407/2009.
Rammentiamo, sul punto, che i Regolamenti dell’Unione sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; Italia compresa dunque.
La Convenzione, come si può comprendere dalla denominazione, ha lo scopo di regolamentare il commercio della flora e delle specie animali in pericolo di estinzione.
Il documento, in particolare, distingue tra quelle che sono le specie di cui è vietato il commercio in modo assoluto, e quelle per le quali è invece è consentito, con modalità tali da non mettere in pericolo la sopravvivenza delle stesse.
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Chiunque ceda dietro il pagamento di un corrispettivo un esemplare appartenente ad una delle specie vegetali o animali tutelate dalla CITES (e per le quali il commercio sia ammesso in modalità compatibili con la sopravvivenza delle medesime) dovrà consegnare al compratore il Documento CITES.
L’animale dovrà essere stato sottoposto alla procedura di marcatura (di norma il microchip).
Nel documento CITES sono riportati i dati identificativi dell’animale (ai quali può aggiungersi l’identificazione visiva per mezzo di foto), la data di nascita ed il suo Paese d’origine. Il certificato riporta altresì il Paese che ha emanato il documento (con relativo numero identificativo) e l’anno di emissione.
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In passato il certificato era obbligatorio solo per la cessione (anche a titolo gratuito) degli esemplari delle specie animali di cui alla Convenzione CITES.
Pertanto, per i nuovi nati, fermo restando l’obbligo di denuncia al fine di segnalarne la nascita, era obbligatorio richiedere il documento CITES solo laddove si avesse intenzione, anche per il futuro, di cedere l’animale; oggi è sempre obbligatorio.
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A. S.
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