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Divieto di combattimento tra animali: quali sanzioni prevede la legge

Il divieto di combattimento tra animali è un reato previsto dal nostro codice penale. Quali sanzioni prevede la legge per il colpevole? Scopriamolo insieme.

Divieto di combattimento tra animali (Foto Adobe Stock)

La legge italiana prevede numerose disposizioni di tutela nei confronti degli animali; non solo di affezione, ma anche di reddito e selvatici. In particolare molto importante è la legislazione penale, che prevede diverse figure di reato a protezione dell’animale. Una di esse è il divieto di combattimento tra animali: vediamo di cosa si tratta e cosa dice la legge.

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La disciplina del reato di divieto di combattimento tra animali

Divieto di combattimento tra animali (Foto Getty images)

Il divieto di combattimento tra animali è previsto dall’art. 544 quinquies c.p., introdotto dalla legge n. 189 del 2004. Con esso è punito chiunque

promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica.

La pena prevista per i colpevoli è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro. Per combattimento si deve intendere qualsiasi tipo di scontro, lotta o contatto tra gli animali che possa determinare una lesione del loro benessere psicofisico. Il combattimento può essere tra due o più esemplari, non importa se appartenente alla stessa specie o meno.

Le aggravanti del reato di divieto di combattimento tra animali

Alcune razze specifiche vengono appositamente allevate per essere destinate ai combattimenti (Foto Facebook)

Si tratta di una figura di reato molto grave, poiché spesso rientra nell’attività di un’associazione a delinquere. Le competizioni non autorizzate o i combattimenti tra animali sono attività illecite ad appannaggio sostanzialmente quasi esclusivo della criminalità organizzata, che sfrutta a proprio vantaggio la vita e il corpo degli animali, che sono esseri senzienti.

Non a caso l’art. 544 ter del codice penale prevede delle circostanze aggravanti, volte a contrastare il fenomeno criminoso anche negli aspetti di contorno. Dunque si ha un aumento di pena, da un da un terzo alla metà:

  • Se i combattimenti (o le competizioni non autorizzate) sono ripresi, o se tali attività illecite sono promosse mediante l’utilizzo di tali videoriproduzioni o materiali affini;
  • Se gli illeciti sono compiuti da persone armate o in concorso con minorenni.

Le ipotesi di contorno

Risponde del reato di “Divieto di combattimento tra animali” chi organizza o scommette sui combattimenti (Screenshot video)

Il reato dunque è molto grave perché non si esaurisce nella condotta pericolosa per il benessere psicofisico degli animali, ma viene sfruttata per un ritorno economico; condotta che può essere preceduta da una fase preparatoria volta alla commissione sistematica nel corso del tempo del fatto di reato.

Infatti l’art. 544 quinquies c.p. punisce altresì chi alleva o addestra animali per destinarli ai combattimenti. La pena è quella della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro; lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi organizza o effettua scommesse sui combattimenti.

È soggetto alla stessa pena anche il proprietario o il detentore dell’animale che sia stato impiegato in tali attività illeciti, purché consapevole e consenziente. Ovviamente, in questo caso si applicherà la confisca dell’animale.

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Gli altri reati contro gli animali

Uno dei reati più diffusi contro gli animali è quello di maltrattamento, disciplinato dall’art. 544 ter c.p. (Foto OIPA Roma/Twitter)

La legge n.189 del 2004 ha introdotto altre figure di reato oltre al divieto di combattimento tra animali:

  • Uccisione di animali, disciplinato dall’art 544 bis c.p., che punisce chiunque uccida un animale senza necessità e/o per crudeltà;
  • maltrattamento di animali, disciplinato dall’art. 544 ter c.p., che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, sottopone un animale a sevizie, comportamenti o lavori incompatibili con le sue caratteristiche etologiche, o gli cagiona una lesione o gli somministra sostanze stupefacenti;
  • Spettacoli o manifestazioni vietati, disciplinato dall’art. 544 quater c.p., che punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

Ricordiamo inoltre il reato di abbandono di animali, già presente nel nostro codice penale all’epoca dell’emanazione della legge n.189 del 2004, che punisce chiunque abbandona un animale domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività.

Antonio Scaramozza

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