Il divieto di combattimento tra animali è un reato previsto dal nostro codice penale. Quali sanzioni prevede la legge per il colpevole? Scopriamolo insieme.
La legge italiana prevede numerose disposizioni di tutela nei confronti degli animali; non solo di affezione, ma anche di reddito e selvatici. In particolare molto importante è la legislazione penale, che prevede diverse figure di reato a protezione dell’animale. Una di esse è il divieto di combattimento tra animali: vediamo di cosa si tratta e cosa dice la legge.
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Il divieto di combattimento tra animali è previsto dall’art. 544 quinquies c.p., introdotto dalla legge n. 189 del 2004. Con esso è punito chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica.
La pena prevista per i colpevoli è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro. Per combattimento si deve intendere qualsiasi tipo di scontro, lotta o contatto tra gli animali che possa determinare una lesione del loro benessere psicofisico. Il combattimento può essere tra due o più esemplari, non importa se appartenente alla stessa specie o meno.
Si tratta di una figura di reato molto grave, poiché spesso rientra nell’attività di un’associazione a delinquere. Le competizioni non autorizzate o i combattimenti tra animali sono attività illecite ad appannaggio sostanzialmente quasi esclusivo della criminalità organizzata, che sfrutta a proprio vantaggio la vita e il corpo degli animali, che sono esseri senzienti.
Non a caso l’art. 544 ter del codice penale prevede delle circostanze aggravanti, volte a contrastare il fenomeno criminoso anche negli aspetti di contorno. Dunque si ha un aumento di pena, da un da un terzo alla metà:
Il reato dunque è molto grave perché non si esaurisce nella condotta pericolosa per il benessere psicofisico degli animali, ma viene sfruttata per un ritorno economico; condotta che può essere preceduta da una fase preparatoria volta alla commissione sistematica nel corso del tempo del fatto di reato.
Infatti l’art. 544 quinquies c.p. punisce altresì chi alleva o addestra animali per destinarli ai combattimenti. La pena è quella della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro; lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi organizza o effettua scommesse sui combattimenti.
È soggetto alla stessa pena anche il proprietario o il detentore dell’animale che sia stato impiegato in tali attività illeciti, purché consapevole e consenziente. Ovviamente, in questo caso si applicherà la confisca dell’animale.
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La legge n.189 del 2004 ha introdotto altre figure di reato oltre al divieto di combattimento tra animali:
Ricordiamo inoltre il reato di abbandono di animali, già presente nel nostro codice penale all’epoca dell’emanazione della legge n.189 del 2004, che punisce chiunque abbandona un animale domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività.
Antonio Scaramozza
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