La legge italiana sancisce il divieto di detenzione di animali pericolosi, salvo non ricorrano particolari deroghe. Scopriamo di quali si tratta.
L’ordinamento giuridico italiano vieta la detenzione di animali pericolosi. Ed indica minuziosamente di quali si tratta. Nulla dunque è lasciato all’interpretazione, né alla valutazione del comportamento del singolo esemplare. Esistono tuttavia anche delle deroghe al divieto.
La pericolosità, di norma, è un presupposto soggettivo, che va accertato di caso in caso. Ma quando si parla di detenzione di animali il discorso cambia, e l’individuazione di quelli che possono essere definiti come pericolosi avviene sulla base di un criterio oggettivo.
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996 – ne fornisce la definizione, stabilendo che si tratta di tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali possono provocare effetti mortali o invalidanti per l’essere umano, o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo.
L’atto non si limita a prevedere la suddetta definizione, ma individua quelle che sono le specie animali da considerarsi quali pericolose, e delle quali è vietata la detenzione.
Poco importa se lo specifico esemplare risulti, in concreto, inoffensivo per l’essere umano. D’altronde anche la giurisprudenza di legittimità è stata chiara sul punto.
L’elenco delle specie contenute nel già citato D.M. Ambiente del 1996 è molto lungo:
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Esistono delle deroghe al divieto di detenzione di animali pericolosi, ed è ovviamente la stessa legge a contemplarle.
Non parliamo, tuttavia, del D. M. Ambiente del 1996, ma della Legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
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La norma prevede infatti la possibilità che la Regione rilasci l’autorizzazione all’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale od amatoriale. Non sono concesse ulteriori deroghe oltre quelle tassativamente previste.
Pertanto non è contemplato che un animale classificato come pericoloso ai sensi del D. M. del 19 aprile 1996 possa essere detenuto come animale d’affezione, anche laddove risulti del tutto inoffensivo per gli esseri umani.
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Antonio Scaramozza
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