Chi è tenuto a pagare gli eventuali danni cagionati da animali selvatici? Cosa stabilisce la legge? Scopriamolo insieme in questo articolo.
Non è affatto facile districarsi tra la miriade di fonti in materia di animali, e di certo non fa eccezione la branca che concerne l’individuazione dei soggetti passivi tenuti al risarcimento dei danni da essi provocati, che siano selvatici o meno. La Cassazione, sul punto, si è espressa a più riprese, puntellando di volta in volta la casistica. Ecco che cosa ha stabilito.
É tristemente noto il fenomeno dell’attraversamento della carreggiata da parte degli animali, selvatici e non. Tante sono le vite spezzate di questi poveri esseri innocenti, la cui unica colpa è quella di vedere invaso da asfalto e veicoli a motore il proprio habitat naturale.
Fatta tale doverosa premessa, è da precisare che anche gli automobilisti possono subire delle conseguenze pericolose, perfino mortali, causate da un attraversamento improvviso ed inevitabile, nonché danni patrimoniali al proprio veicolo.
Ma chi paga tali danni?
Prima di tutto, facciamo un brevissimo excursus sulle norme che regolano la responsabilità civile.
É d’obbligo, dato il tema trattato, richiamare l’art. 2052 cc. (rubricato come Danno cagionato da animali), che stabilisce che il proprietario è responsabile per i danni causati dall’animale (sul punto può interessare la lettura di Cane morde veterinario: il proprietario è responsabile ? Cosa dice la legge), sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
La stessa disciplina si applica a chi ha in custodia l’animale al momento della verificazione dell’illecito, a prescindere dalla proprietà; si pensi alla figura del dog sitter (sul punto può interessare la lettura di Responsabilità dog sitter: cosa stabilisce la legge).
Non si può non considerare infine l’art. 2043 cc., che sancisce il principio generale in materia di responsabilità civile: chi, per colpa o per dolo (ovvero volontariamente) ha causato ad altri un danno ingiusto, è costretto a risarcirlo.
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Dunque in base alla disciplina non vi sono particolari dubbi sull’individuazione del legittimato passivo, laddove il danno sia stato causato da un animale di proprietà; spetterà al proprietario pagare i danni causati, in base alla disciplina ex art. 2052 cc.
Ma chi è tenuto a risarcire i danni cagionati da animali selvatici? La risposta la fornisce direttamente la Corte di Cassazione: si tratta della Regione. Ebbene, è l’ente territoriale ad essere investito della tutela della fauna selvatica e della gestione del territorio.
Controversa la questione laddove la Regione abbia delegato alla Provincia (od altro Ente) l’esecuzione di tali competenze.
Su tale punto, infatti, si sono succeduti orientamenti diversi; in alcuni casi la Consulta si è espressa sulla legittimità passiva della Regione a prescindere dalla suddetta delega, fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti dell’ente realmente responsabile; secondo altro orientamento, invece, occorre individuare il legittimato passivo sulla base delle concrete attribuzioni conferite e responsabilità effettive.
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Attenzione tuttavia: al di là della legittimazione passiva dell’uno o dell’altro ente, la Cassazione ritiene l’art. 2052 cc. inapplicabile alla selvaggina; pertanto si dovrà fare riferimento all’art. 2043 cc., che impone, ai fini del risarcimento, l’individuazione di un profilo di responsabilità (colpa o dolo) nel soggetto passivo.
Il risarcimento, dunque, non sarà di certo automatico: occorrerà dimostrare che la Regione (o altro ente obbligato), non ha fatto quanto in suo potere per evitare i danni provocati dagli animali selvatici.
Si consideri, a titolo esemplificativo, che la Regione non ha l’obbligo di recintare le strade (soluzione difficilmente attuabile in concreto) od illuminare i luoghi lontani dai centri abitati; non si tratta dunque di argomenti che possono essere utilizzati per contestare l’operato dell’ente, vedendosi riconosciute le proprie ragioni.
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A. S.
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