Anche la fauna purtroppo è vittima di sinistri stradali. Cosa rischia chi investe un animale selvatico e scappa? Scopriamo cosa dice la legge.
Ogni anno sono tanti gli animali che restano vittime dell’asfalto a causa della circolazione stradale. Non solo cani e gatti, che sono i nostri amici a 4 zampe per eccellenza, ma anche gli animali selvatici. Molte volte l’investitore scappa, senza prestare soccorso, lasciando a terra l’animale. Cosa prescrive la legge in questi casi? Scopriamolo insieme.
Potrebbe interessarti anche: Cosa rischia chi investe un cane e scappa? Cosa dice la legge
Cosa rischia chi ometta di prestare soccorso ad un animale selvatico?
La guida è un’attività impegnativa che richiede costante concentrazione; ma, nonostante la diligenza dell’automobilista, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Anche l‘animale selvatico può essere causa di un incidente stradale. Sempre più spesso, infatti, la fauna selvatica tende ad addentrarsi nelle zone abitate, attraversando le carreggiate.
Non sempre l’automobilista riesce ad evitare l’impatto: spesso l’incidente si rivela mortale per l’animale, e a volte, purtroppo, anche per le persone. Nel caso in cui sia l’animale a rimanere sull’asfalto, cosa dobbiamo fare? La legge prevede l’obbligo di soccorso.
È l’art. 189 comma 9 bis del codice della strada a prevedere l’obbligo, in capo all’automobilista, di fermarsi e prestare soccorso all’animale (anche selvatico), che abbia subito un danno. La sua violazione configura un illecito amministrativo, punito con la multa che va dai 413 a 1658 euro.
L’obbligo grava anche sul passeggero trasportato: in questo caso l’omissione di soccorso è punita sempre con una multa, ma di minore entità.
La responsabilità penale
Dunque, laddove non si chiamino le autorità preposte (o non si presti il primo soccorso all’animale) si configura un illecito amministrativo: al massimo una multa. Tuttavia potrebbe sorgere anche una responsabilità penale dalla condotta dell’automobilista.
Se dal sinistro deriva la morte dell’animale, laddove l’utente della strada abbia volontariamente omesso di prestare soccorso, potrebbe essere chiamato a rispondere a norma dell’art.544 bis c.p., ovvero per uccisione dell’animale, che è punita con la reclusione fino ai 2 anni.
Se l’animale rimane ferito, potrebbe configurarsi la responsabilità di cui all’art. 544 ter c.p., che punisce il maltrattamento degli animali. Non vi sono dubbi sulla configurabilità della responsabilità penale dell’automobilista, laddove l’investimento sia stato volontario.
Potrebbe interessarti anche: I documenti del cavallo: obbligo microchip, pena sanzioni
Se l’automobilista presta soccorso: chi risarcisce chi?
Ovviamente, laddove l’automobilista si fermi a prestare soccorso all’animale selvatico coinvolto in un incidente stradale, non incappa in nessuna responsabilità amministrativa e/o penale. Tuttavia, con grande probabilità, vi saranno danni sia per l’automobilista (si pensi all’auto) che per l’animale selvatico, che potrebbe aver subito una lesione.
Cosa accade in questo caso? Su chi grava l’obbligo del risarcimento del sinistro stradale causato da animale selvatico? Ebbene, in linea generale la legge individua due enti responsabili: la Regione e la Provincia.
Tuttavia occorrerà sempre fare riferimento alla legge della Regione territorialmente competente per una più precisa individuazione delle competenze (e della conseguente responsabilità) in materia di gestione e tutela della fauna selvatica, e capire verso quale ente rivolgere le proprie doglianze.
Antonio Scaramozza