La confisca può avere ad oggetto anche gli animali. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le ipotesi in cui può essere applicata.
La legge prevede diverse norme di tutela, penali e non, in favore degli animali. Non solo quelli domestici, come il cane e il gatto, ma anche quelli da reddito e selvatici. Uno degli istituti applicati nel diritto penale, anche nei reati contro gli animali, è la confisca. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le ipotesi nelle quali può essere disposta.
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Quando si parla di condanne per reati nei confronti degli animali, spesso sentiamo parlare di confisca. Di cosa si tratta? Materialmente si configura come la sottrazione della disponibilità materiale e giuridica, in forma gratuita e a vantaggio dello Stato, di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Anche animali dunque.
Quando si parla di animali, tuttavia, il discorso è decisamente più complesso. Chiunque è in grado di comprendere che un animale è un essere vivente e senziente. Da un punto di vista giuridico, tuttavia, conserva lo status di cosa. Al pari di un divano, di un’auto o qualsiasi altro bene mobile, può essere oggetto di disposizione patrimoniale.
Detto in altre parole, può essere acquistato o venduto. Tuttavia, il potere del proprietario su tali “cose”, non è assoluto; non può farne ciò che desidera, ma deve tutelarne il benessere psicofisico, trattandosi di esseri viventi. Quando ciò non avviene, può delinearsi in capo a chi detiene l’animale una forma di responsabilità penale.
Invero, la confisca dell’animale è correlata al profilo della tutela penalistica riconosciutagli dall’ordinamento giuridico. La norma di riferimento è l’art. 544 sexies c.p., che dispone la confisca dell’animale, salvo il caso in cui il proprietario sia estraneo al reato, nell’ipotesi di condanna per:
Ovviamente manca all’appello l’art. 544 bis, rubricato come “Uccisione di animali”, che renderebbe la confisca assolutamente nulla poiché l’integrazione della fattispecie penale presuppone necessariamente la morte dell’animale.
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Spesso tendiamo a confondere la confisca con il sequestro dell’animale. Di fatto, entrambi comportano la sottrazione della disponibilità materiale dell’animale al proprietario: ma in cosa si distinguono?
La confisca presuppone che sia intervenuta una sentenza di condanna (o decreto penale di condanna o ancora sentenza di patteggiamento) per un reato lesivo dell’integrità psicofisica dell’animale. In questo caso la responsabilità penale del proprietario o del custode dell’animale è già accertata.
Il sequestro è invece una misura cautelare, da porre in essere per il tempo necessario alla definizione del giudizio. Limitandoci all’ambito penale, distinguiamo tra tre tipologie di sequestro:
Insomma, il sequestro applicato in ambito penale ha carattere temporaneo. Nelle ipotesi in cui l’accusa si dimostri infondata l’animale tornerà nella custodia del proprietario; al contrario, laddove venga accertata la responsabilità penale di quest’ultimo, si procederà alla confisca.
Antonio Scaramozza
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