Confisca di animali: cos’è e quando viene prevista dalla legge

Confisca di animali: cos’è e quando viene prevista dalla legge

La confisca può avere ad oggetto anche gli animali. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le ipotesi in cui può essere applicata.

Confisca di animali (Foto Adobe Stock)
Confisca di animali (Foto Adobe Stock)

La legge prevede diverse norme di tutela, penali e non, in favore degli animali. Non solo quelli domestici, come il cane e il gatto, ma anche quelli da reddito e selvatici. Uno degli istituti applicati nel diritto penale, anche nei reati contro gli animali, è la confisca. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le ipotesi nelle quali può essere disposta.

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Cos’è la confisca

Cani in gabbia (Foto Adobe Stock)
Cani in gabbia (Foto Adobe Stock)

Quando si parla di condanne per reati nei confronti degli animali, spesso sentiamo parlare di confisca. Di cosa si tratta? Materialmente si configura come la sottrazione della disponibilità materiale e giuridica, in forma gratuita e a vantaggio dello Stato, di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Anche animali dunque.

Quando si parla di animali, tuttavia, il discorso è decisamente più complesso. Chiunque è in grado di comprendere che un animale è un essere vivente e senziente. Da un punto di vista giuridico, tuttavia, conserva lo status di cosa. Al pari di un divano, di un’auto o qualsiasi altro bene mobile, può essere oggetto di disposizione patrimoniale.

Detto in altre parole, può essere acquistato o venduto. Tuttavia, il potere del proprietario su tali “cose”, non è assoluto; non può farne ciò che desidera, ma deve tutelarne il benessere psicofisico, trattandosi di esseri viventi. Quando ciò non avviene, può delinearsi in capo a chi detiene l’animale una forma di responsabilità penale.

La confisca dell’animale

mangimi animali illegali
Non solo cani e gatti; anche gli animali da reddito, nelle ipotesi previste dalla legge, possono essere oggetto di confisca (Foto Pixabay)

Invero, la confisca dell’animale è correlata al profilo della tutela penalistica riconosciutagli dall’ordinamento giuridico. La norma di riferimento è l’art. 544 sexies c.p., che dispone la confisca dell’animale, salvo il caso in cui il proprietario sia estraneo al reato, nell’ipotesi di condanna per:

  • Maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art. 544 ter c.p.;
  • Spettacoli o manifestazioni vietate, previsto e punito dall’art. 544 quater c.p.;
  • Divieto di combattimento tra animali, previsto e punito dall’art. 544 quinquies c.p.

Ovviamente manca all’appello l’art. 544 bis, rubricato come “Uccisione di animali”, che renderebbe la confisca assolutamente nulla poiché l’integrazione della fattispecie penale presuppone necessariamente la morte dell’animale.

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Differenza tra confisca e sequestro

Il cane si può pignorare? (Foto Adobe Stock)
Sia la confisca che il sequestro si sostanziano nella sottrazione dell’animale al proprietario; diversi sono i presupposti alla base dei due distinti istituti (Foto Adobe Stock)

Spesso tendiamo a confondere la confisca con il sequestro dell’animale. Di fatto, entrambi comportano la sottrazione della disponibilità materiale dell’animale al proprietario: ma in cosa si distinguono?

La confisca presuppone che sia intervenuta una sentenza di condanna (o decreto penale di condanna o ancora sentenza di patteggiamento) per un reato lesivo dell’integrità psicofisica dell’animale. In questo caso la responsabilità penale del proprietario o del custode dell’animale è già accertata.

Il sequestro è invece una misura cautelare, da porre in essere per il tempo necessario alla definizione del giudizio. Limitandoci all’ambito penale, distinguiamo tra tre tipologie di sequestro:

  • Sequestro preventivo: è previsto dall’art. 321 c.p.p., al fine di sottrarre la libera disponibilità di una cosa (animale compreso) quando questa possa consentire la commissione di un reato o aggravarne le conseguenze;
  • Sequestro probatorio: è previsto dall’art 354 c.p.p., ed ha la funzione di ricerca di prova nel procedimento penale. Nei reati contro la figura dell’animale, molto spesso la prova è proprio il corpo della vittima dei soprusi;
  • Sequestro conservativo: consiste nella sottrazione materiale di un bene dell’imputato al fine di garantire che non vengano meno le garanzie per il pagamento dell’eventuale pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra obbligazione civile nascente dal reato.

Insomma, il sequestro applicato in ambito penale ha carattere temporaneo. Nelle ipotesi in cui l’accusa si dimostri infondata l’animale tornerà nella custodia del proprietario; al contrario, laddove venga accertata la responsabilità penale di quest’ultimo, si procederà alla confisca.

Antonio Scaramozza

 

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