L’attività venatoria è alle porte e vuoi sapere come impedire ai cacciatori l’accesso sul tuo fondo? Ecco cosa stabilisce la legge.
La stagione venatoria è aperta solo in alcuni mesi dell’anno, periodo nel quale sono molti gli animali a cadere sotto i colpi dei cacciatori. Spesso per puro divertimento, dato che la caccia è considerata un’attività ludica, che può avere anche riscontri commerciali. La caccia può essere esercitata anche in terreni privati: come impedire l’accesso ai cacciatori sul proprio fondo?
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Nel nostro ordinamento giuridico la caccia è disciplinata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n.157. A norma di tale disposizione, gli animali selvatici appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, pertanto nessuno ne può disporre; tranne i cacciatori.
Un’eccezione a tale norma infatti è prevista per chi sia in possesso della licenza venatoria, da ottenersi mediante il superamento di un esame, ed il possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia (per alcune tipologie di caccia è consentito anche l’uso dell’arco).
La caccia gode di particolare tutela, che supera perfino il concetto di proprietà privata, dato che, a norma dell’art. 842 del codice civile, il proprietario di un fondo non può impedire ai cacciatori di accedervi per cacciare.
Un’ingerenza da sopportare fino alla chiusura della stagione venatoria.
Al diritto del cacciatore di entrare in un fondo privato per esercitare la caccia ci sono delle eccezioni, e sono stabilite dallo stesso art. 842 del codice civile. Prima di tutto, i cacciatori non possono entrare in un fondo che sia chiuso. Cosa si intende per fondo chiuso?
È la legge 157 del 1992 a specificarlo: nell’art. 15 co. 8 si definisce chiuso il fondo completamente recintato (con muro, rete metallica o altro mezzo idoneo) per un’altezza non inferiore ad 1 metro e 20 centimetri. Si considera chiuso anche il fondo circondato da corsi d’acqua larghi e profondi rispettivamente almeno 3 e 1,5 metri.
La chiusura del fondo va segnalata alle autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla legge della Regione in cui si trova il fondo.
Si può altresì impedire l’accesso dei cacciatori sul proprio fondo se in questo siano in atto colture che possono essere danneggiate. Il comma 7 dell’art. 15 della legge 157/1992 considera come tali:
In ogni caso si può richiedere, l’esclusione del proprio fondo dal libero accesso ai cacciatori per l’esercizio dell’attività venatoria, purché l’istanza motivata sia presentata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio della regione.
A norma di legge, la richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria.
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In assenza dei requisiti esposti non si potrà impedire l’accesso ai cacciatori sul proprio fondo. Tuttavia è bene ricordare che:
Antonio Scaramozza
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