È fatto poco noto, ma la legge prevede che a determinate categorie di persone sia vietato il possesso di alcuni cani: ecco quali.
Non tutti possono avere il cane che desiderano. E no, non si tratta di un mero discorso economico, legato al costo dell’animale di razza, che magari può essere inaccessibile per più di qualche tasca. Parliamo di limitazioni imposte dalla legge (o per meglio dire, da fonte di rango non legislativo) poco note alla generalità dei consociati. Ecco cosa sapere a riguardo.
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013
A qualcuno l’atto sarà già noto, quantomeno ai possessori di cani: si tratta dell’Ordinanza del Ministero della Salute che impone l’obbligo di portare il cane al guinzaglio, di lunghezza non superiore ad 1,5 metri.
Invero, molto spesso, è l’unica parte dell’atto ministeriale conosciuta dai più. Eppure contiene altre peculiari norme, che investono i cani ed i loro possessori. Ad esempio, a norma dell’art. 4 dell’Ordinanza, scopriamo che alcuni cittadini non possono possedere determinate tipologie di cani.
In particolare la norma stabilisce che è vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’art. 3, comma 3
- ai delinquenti abituali o per tendenza;
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale; - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o
decreto penale di condanna, per i reati posti a tutela del sentimento dell’essere umano per gli animali (Titolo IX-bis del codice penale), per il reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.) e per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per
infermità di mente.
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I cani oggetto del divieto
Ma quali sono i cani il cui possesso è vietato a tali categorie di persone?
Gli animali sono quelli iscritti nel registro di cui all’articolo 3 del comma 3 dell’Ordinanza, che a sua volta richiama l’enunciato di cui al comma 2 del medesimo articolo, il quale stabilisce
i Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
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Tali organi, a seguito di eventi di morsicatura o aggressione, sono tenuti ad attivare un percorso che miri ad accertare le condizioni psicofisiche del cane e la corretta gestione da parte del proprietario.