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Cambiamenti nella legge sul randagismo: cosa accade ai cani non provvisti di microchip

A seguito delle modifiche nella legge regionale sul randagismo in Campania sono cambiate le condizioni per i cani senza microchip: ecco cosa è stato deciso.

Cagnolino nella gabbia di un canile (Canva – amoreaquattrozampe.it)

Ogni regione ha la propria legge sul randagismo. In Campania questo decreto legislativo ha subito recentemente alcune modifiche. Secondo quanto stabilito, a cambiare è il modo in cui vengono considerati i cani non provvisti di microchip. Dal 15 gennaio scorso, infatti, i cani randagi e non microchippati vengono considerati proprietà del Comune di appartenenza. Occorre però fare alcune distinzioni e spiegare in cosa si differenziano l’anagrafe canina regionale e quella nazionale.

Le modifiche alla legge regionale campana sul randagismo: cosa cambia per i cani non microchippati

Le recenti modifiche alla legge regionale campana in materia di gestione del randagismo hanno fatto emergere alcune questioni riguardo ai cani non microchippati, che sarebbero dovuti diventare di proprietà del Comune anche se appartenenti ai privati cittadini.

Cane randagio in strada sotto alla pioggia (Canva – amoreaquattrozampe.it)

La nuova normativa introduce modifiche anche nella registrazione di un cane all’anagrafe, introducendo l’obbligo della dichiarazione del microchip della madre del cane pena la reclusione del cane stesso in canile per trenta giorni. Le questioni sollevate sono numerose e rispondere a ciascuna è molto difficile, soprattutto per via di un intrecciarsi confuso tra legislazioni regionali, prassi non scritte e testi normativi nazionali.

La normativa di riferimento in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è la Legge quadro n. 281 del 1991. Secondo la legge, l’iscrizione in Anagrafe canina regionale o in quella nazionale non determina l’acquisizione della proprietà del cane registrato. L’iscrizione è solo un adempimento di natura amministrativa, obbligatorio in tutta Italia per i cani.

Legge sul randagismo: tutti i cambiamenti per i cani senza microchip (Canva – amoreaquattrozampe.it)

Nel caso di cani appartenenti a privati cittadini non iscritti all’anagrafe sono presenti sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni e dai Comuni. Questa regola generale ha validità anche per la Campania e la riforma alla Legge Regionale n. 3 dell’11 aprile 2019 (intervenuta ad opera della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, entrata in vigore dal 10 gennaio 2024) non stabilisce nulla di diverso.

La legge con le nuove riforme non prevede che cani domestici non dotati di microchip diventino di proprietà del Sindaco. Ciò non avviene neanche se non si riesce ad avere il microchip della madre del cane. Secondo le modifiche legislative, «nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, il codice fiscale o la partita Iva del proprietario, il numero di microchip della madre e la data di nascita, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, eseguiti sull’animale».

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Il cambiamento rilevante si basa quindi sul fatto che quando viene registrato un cane è necessaria l’indicazione del microchip della madre. Se questo dato non si riesce ad ottenere, però, il cane non viene subito microchippato a nome del Comune di riferimento né condotto in canile per trenta giorni. Ciò che succederà è che si complicheranno le pratiche di iscrizione.

A complicarsi saranno soprattutto le registrazioni dei randagi da parte dei volontari dei canili. Per la Campania la regola generale in materia di gestione dei randagi da parte di privati o associazioni la Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3. L’articolo 12 di questa legge stabilisce che: «II cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all’adozione».

Se non sono trascorsi i trenta giorni, l’affido può avvenire in forma temporanea, per poi passare alla forma definitiva dell’adozione. Per i cani non identificati e condotti presso gli ambulatori pubblici, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Veterinaria ha stabilito che questi vengano registrati a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento. Dopo essere stati segnalati dai Servizi veterinari alla Polizia municipale competente, i cani vengono trasferiti prima al canile sanitario poi in quello pubblico.

Se i cani verranno condotti in canile da privati cittadini non possono essere ceduti agli stessi in affido temporaneo. La nota di chiarimento riporta infatti che «I cani in tali casi devono essere registrati a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento e trasferiti obbligatoriamente al canile sanitario. Pertanto, il privato cittadino potrà accedere all’adozione di un cane ricoverato presso un canile esclusivamente trascorsi trenta giorni dalla cattura». Queste modificazioni alla legge limitano le richieste di affidamento provvisorio dei cani randagi condotti in canile, rivoluzionando l’attuale sistema delle adozioni e della gestione del fenomeno del randagismo. (di Elisabetta Guglielmi)

Elisabetta Guglielmi

Conseguita a pieni voti la maturità scientifica, ho intrapreso una carriera umanistica, laureandomi in Lettere moderne e poi in Filologia moderna; ho un master di Editoria, giornalismo e management culturale. Sono appassionata di scrittura, lettura, disegno e viaggi, e naturalmente di natura e animali.

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Elisabetta Guglielmi

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