Quali sono le norme che regolano l’affidamento dell’animale domestico se i coniugi si separano? Scopriamo insieme a chi vanno il cane ed il gatto.
Quando due coniugi si separano a soffrirne sono anche gli animali. Anche il cane ed il gatto risentono della rottura dell’armonia familiare. Ed ecco che, quando i coniugi si separano, anche l’affidamento dell’animale domestico diventa una questione da sottoporre all’attenzione del giudice. Scopriamo insieme cosa stabilisce al riguardo la legge italiana.
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La fine di un matrimonio è sempre un fallimento, e purtroppo può essere pregiudizievole per i figli della coppia, in particolare se sono ancora minori. A soffrirne però non sono solo i figli, ma anche gli animali domestici, sempre più parte integrante della famiglia della nostra società.
Ed è per questo che sono sempre più numerose le liti che si registrano presso i Tribunali, avente ad oggetto l’affidamento dell’animale d’affezione quando i coniugi si separano. La separazione legale è un iter obbligato e propedeutico al divorzio: può avere carattere temporaneo, se i coniugi decidono di ristabilire la convivenza.
Al contrario può portare alla cessazione definitiva del matrimonio, quando i coniugi decidono di procedere in tal senso.
Ma cosa accade nella fase della separazione giudiziale? A chi vengono affidati il cane ed il gatto? Se i coniugi decidono di separarsi consensualmente, trovando un accordo su ogni singolo aspetto, compreso l’affidamento ed il mantenimento dell’animale d’affezione, nulla quaestio.
Al contrario, se l’accordo non viene trovato, sarà necessario ricorrere giudizialmente. Ad oggi, tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa che disciplini l’affidamento dell’animale domestico in caso di separazione. Ed in questi casi è demandato ai giudici trovare una soluzione in assenza di una chiara lacuna legislativa.
Ebbene la giurisprudenza sembra essersi orientata per l’applicazione di una disciplina simile a quella dell’affidamento e del mantenimento dei figli minori sulla scorta di un disegno di legge che prevedrebbe l’introduzione dell’art. 455 c.c. rubricato “Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi”.
La norma stabilisce che in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti,[…] attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente anche per la separazione di coppie di fatto.
Dunque, sulla base di tale disegno di legge, alcuni giudici investiti della questione hanno stabilito l’affidamento condiviso dell’animale domestico, riconoscendo turni di visita all’altro coniuge e fissando anche le somme necessarie al mantenimento.
La rapida evoluzione della società e del diritto di famiglia impone delle soluzioni urgenti, al riguardo, anche per quanto concerne l’affidamento dell’animale domestico se non sono i coniugi a separarsi ma due conviventi: cosa accade in questo caso?
In assenza di una normativa specifica sul punto, anche in questo caso molti tribunali applicano una disciplina simile a quella vista per le coppie sposate. Pertanto si procede all’affidamento, condiviso od esclusivo, del cane o del gatto, stabilendo turni di visita dell’altro coniuge e il versamento delle somme necessarie al mantenimento.
Da valutare altre circostanze che possono essere rilevanti ai fini della decisione sull’affidamento: su tutti la presenza di figli minori ed il loro benessere (si pensi al figlio minore che non vuole separarsi dal cane di famiglia: nell’ipotesi di affidamento esclusivo del minore ad uno dei due conviventi, verosimilmente anche l’affidamento del cane sarà esclusivo), l’intestazione del microchip del cane (obbligo di legge), e ogni altra circostanza che possa essere ritenuta rilevante.
Il discorso è simile per quanto riguarda il microchip del gatto, per il quale tuttavia non esiste alcun obbligo: se esistente, potrà essere un elemento di valutazione (sempre posposto alla presenza di figli minori e al loro benessere); se inesistente si dovrà fare appello ad altre circostanze.
Antonio Scaramozza
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