Non sempre è possibile adottare un animale trovato per strada, pena la commissione di un reato. Ecco cosa stabilisce la legge.
Quello del randagismo è un fenomeno deplorevole, ben lungi dall’essere debellato. Il numero di adozioni di animali randagi è ancora inferiore a quello degli abbandoni che ogni anno vengono compiuti. Nonostante ciò, tuttavia, non è possibile adottare immediatamente un animale trovato per strada, perché potremmo incorrere nella commissione di un reato. Ecco la procedura da seguire a norma di legge.
Il fenomeno del randagismo
Ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, vengono abbandonati migliaia di animali domestico. Questo odioso reato, perpetrato nei confronti di chi non ha voce per far valere i suoi diritti, è alla base del randagismo.
La tutela giuridica sempre più crescente nei confronti degli animali domestici segue di pari passo un’accresciuta sensibilità sociale sul tema. Non sempre però gli strumenti normativi sono adeguati e in grado di fronteggiare in maniera decisiva il fenomeno.
L’attuale disciplina in materia di animali di affezione e di tutela del randagismo è dettata dalla Legge quadro n. 281/1991. In base alla norma è vietato maltrattare ed abbandonare gli animali domestici.
Sul comune e sulle ASL gravano gli obblighi di catturare i cani vaganti e provvedere alla loro custodia e benessere psicofisico, accogliendoli presso strutture come canili e rifugi, in attesa di essere adottati.
I gatti invece sono liberi di vivere per strada, nel territorio che hanno scelto.
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Adottare un animale trovato per strada, quale reato
La normativa non ha dato i frutti sperati in termini di risultati. Il numero di abbandoni è sempre molto alto, anche perché non è un reato facile da perseguire. D’altronde chi viene abbandonato non può testimoniare.
Adottare un animale trovato per strada non è sempre possibile, in quanto talvolta integra un fatto di reato. Non è sempre facile riconoscere se l’animale che abbiamo di fronte sia effettivamente randagio o meno.
Infatti dobbiamo anche considerare che potrebbe trattarsi di un animale smarrito, che ha un proprietario che lo sta cercando disperatamente. D’altronde, per molte persone, i nostri amici a quattro zampe sono dei veri e propri membri della famiglia.
Oltre al preponderante aspetto affettivo, occorre considerare anche l’aspetto giuridico della questione. L’animale, ad oggi, da un punto di vista civilistico, è un oggetto appartenente al patrimonio del proprietario.
Appropriarsene senza aver verificato a chi appartenga, o senza denunciare il ritrovamento dell’animale smarrito, integrerebbe il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
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La procedura da seguire
Come detto, non è sempre semplice comprendere, di primo acchito, se siamo di fronte ad un cane randagio o ad uno di proprietà semplicemente smarrito. Pertanto, la prima cosa da fare è verificare se l’animale si trovi in un buono stato di salute.
L’ispezione può essere anche superficiale; d’altronde allo stesso tempo dobbiamo essere cauti nell’avvicinarci, verificando se l’animale sia ben disposto in tal senso. Se ne conquistiamo la fiducia, possiamo verificare se abbia segni di riconoscimento, come ad esempio una medaglietta che indichi nome o indirizzo del proprietario.
Potrebbe essere utile anche domandare informazioni nel vicinato; potrebbe trattarsi di un cane di quartiere, libero di vivere nella zona, e accudito dai volontari. Il mezzo di identificazione principale rimane il microchip.
Tuttavia è da dire che ad oggi, l’obbligo di microchip è previsto solo per i cani; per i gatti ed i furetti è facoltativo (salvo eccezioni regionali per quanto riguarda i felini). Per altri animali, è possibile ricorrere all’identificazione attraverso associazioni non statali; atto sempre utile nell’ipotesi di smarrimento.
Se non abbiamo alcuna possibilità di identificare l’animale, non resta che presentare una denuncia di ritrovamento dell’animale (alternativamente all’ASL, alla polizia municipale, ai carabinieri, all’Anagrafe canina), facendosi rilasciare una ricevuta.
D’altro canto sul proprietario dell’animale grava l’obbligo di denunciarne la scomparsa entro venti giorni dallo smarrimento, termine che si ricava, in ambito civilistico, dall’art. 925 c.c. In alcune regioni il termine potrebbe essere maggiore.
Inoltre si rammenta che, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18892/2011, il proprietario che non si attivi nella ricerca dell’animale smarrito, commette reato di abbandono di animali, ai sensi dell’art. 727 c.p.
Trascorsi venti giorni dalla denuncia di ritrovamento dell’animale smarrito, senza che l’eventuale legittimo proprietario lo abbia reclamato, colui che lo ha ritrovato potrà adottarlo.
Antonio Scaramozza