In Italia ancora lecita la macellazione e il consumo di carne di cane e gatto: finalmente arriva la legge che disciplina la materia.
La compravendita di carne di cane ĆØ una piaga molto diffusa in molti Paesi dell’Estremo Oriente. Spesso si ĆØ parlato di quanto avviene in Cina, dove viene organizzato un festival a Yulin, nel corso del quale viene somministrata carne di cane. Ma quello che forse pochi sanno ĆØ che – in base a un principio giuridico secondo il quale ciĆ² che non viene espressamente vietato sarebbe lecito – in Italia si potrebbe ricorrere alla macellazione e al consumo delle carni di cane e gatto. Ad affermarlo, ĆØ il deputato Carmelo Massimo Misiti, il quale lo scorso 29 aprile ha presentato una proposta di legge per colmare un vuoto legislativo.
Cosa prevede la legislazione italiana su macellazione e consumo
In sostanza, macellazione e consumo sono oggi disciplinate dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298). Questo – spiega Misiti – stabilisce che “la macellazione ĆØ consentita solo nei pubblici macelli e, a riguardo, si riferisce solo ai bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini. Quindi si possono mangiare il manzo, il bufalo, la mucca, il toro, il maiale, il cinghiale, le capre, gli agnelli, le pecore e i cavalli”.
Lo stesso regolamento “non fa riferimento ai leporidi e, se dovessimo ritenere l’elenco ‘chiuso’, non sarebbe legale mangiare coniglio, galline e polli. PoichĆ© ciĆ² non ĆØ vero e comunemente acquistiamo pollo e coniglio in macelleria, dobbiamo ritenere che l’elenco si riferisce solo a determinate macellazioni”. L’unica disciplina in materia viene dall’Ue che nel 2004 “ha vietato la commercializzazione e l’importazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Ma anche in questo caso si tratta dell’uccisione solo per fini di abbigliamento e non per scopi di alimentazione”. C’ĆØ poi l’articolo 544-bis del Codice penale, il quale stabilisce che “chiunque, per crudeltĆ o senza necessitĆ , cagiona la morte di un animale ĆØ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
Cosa prevede la proposta di legge
Insomma, conclude Misiti, “non esistono norme che regolano le modalitĆ di macellazione e di conservazione, ai fini della vendita, delle carni di cane e di gatto. Non sono previsti divieti ma non esistono neanche norme che consentono il consumo di tali carni e, ai fini dell’alimentazione, si puĆ² vendere solo ciĆ² che ĆØ espressamente consentito e regolamentato”. L’Italia non ĆØ l’unico Paese ad avere a che fare con questo vulnus normativo: la questione era aperta anche negli Usa, dove il consumo di carne di cane e gatto ĆØ stato vietato solo in anni recenti.
La proposta di legge del deputato pentastellato, dunque, integra le disposizioni della legge 20 luglio 2004 n. 189, sul divieto di maltrattamento degli animali, e introduce il divieto – finora mai esplicitato – di macellazione, detenzione, commercializzazione e consumo delle carni di cani e di gatti, punendo le violazioni con l’arresto da quattro mesi a due anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro per ciascun animale. Le stesse norme inoltre vietano gli interventi chirurgici riguardanti il taglio della coda e il taglio delle orecchie, con particolare riferimento agli animali importati da diversi Paesi dell’Est Europa.
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