Hai subito dei danni a seguito di una caduta da cavallo e vorresti capire su chi grava il risarcimento? Ecco cosa stabilisce la legge.
L’equitazione è un’attività molto diffusa, che a volte può avere qualche inconveniente. Il più classico? Ovviamente la caduta da cavallo, che può comportare delle conseguenze molto serie, e, seppur in rari casi, può lasciare dei danni in modo permanente. Cosa accade dal punto di vista risarcitorio? Vediamo insieme cosa stabilisce la legge.
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Gli animali molto spesso sono impiegati in svariate tipi di attività: da quelle mediche (si pensi al cane guida per ciechi), a quelle di salvataggio (si pensi ai cani impiegati nelle operazioni di soccorso) a quelle in ambito sportivo, come ad esempio l’equitazione.
Bisogna avere una profonda conoscenza dell’animale e la capacità di instaurare con lui un rapporto per poter svolgere al meglio tale attività. Soprattutto agli inizi, ma non è escluso mai qual che sia il livello di esperienza acquisito, possono sorgere dei problemi. Il più classico, parlando di equitazione, è la caduta da cavallo.
Spesso, a parte qualche piccola ammaccatura, non ci verificano conseguenze significative. A volte però la persona che cade può subire dei danni, in alcuni casi anche molto gravi. Cosa succede in queste ipotesi? Su chi grava il risarcimento?
È chiaro che parliamo del caso in cui la persona sia caduta da un cavallo che non è proprio, in un contesto nel quale ci si può rivalere verso un terzo per i danni subiti.
Partiamo dall’assunto che l’ordinamento disciplina la materia della responsabilità per danno da animali con una normativa specifica, ovvero l’art. 2052 del codice civile. La disposizione statuisce che il proprietario o chi si serve di un animale, è responsabile per i danni che cagiona, sia sotto la sua diretta custodia sia nel caso di smarrimento.
Chi risponde dei danni della caduta da cavallo verificatasi in un maneggio? Quella del gestore, in alcuni casi, può essere considerata quale attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, che stabilisce che chi procura ad altri un danno nell’esercizio di un’attività pericolosa, è costretto a risarcire il danno, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarne la verificazione.
Dunque, quale si applica in questo caso? L’art. 2050 c.c. o il 2052 c.c.? Il solo testo della legge non è sufficiente per poter regolare, in maniera sufficiente, ogni singola sfaccettatura di un caso concreto, e molte sono le sentenze con cui la Cassazione ha delineato in maniera più puntuale la materia.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui la caduta da cavallo abbia visto coinvolto un allievo principiante, l’attività del gestore del maneggio viene considerata quale attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., ed è proprio questa disposizione che troverà applicazione.
Laddove invece la caduta da cavallo abbia coinvolto un utente più esperto, per il gestore del maneggio si profilerà la responsabilità ex art. 2052 del codice civile. Onere del gestore sarà dimostrare non solo l’assenza di colpe nella propria condotta, ma anche il caso fortuito.
Di cosa si tratta? Di un evento eccezionale, e per questo non prevedibile dal gestore, che lo libera dalla responsabilità (uno dei classici esempi è quello del cane durante la passeggiata che si divincoli dalla presa del padrone per un fulmine improvviso, attraversando la strada e provocando un sinistro stradale).
Attenzione però: la Cassazione ha chiarito come l’imprevedibilità del cavallo, essendo una sua caratteristica, non può essere considerata come caso fortuito tale da esonerare il gestore.
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Fino ad ora abbiamo affrontato il tema della responsabilità extracontrattuale di chi, gestendo un maneggio o un circolo ippico, è tenuto a risarcire il danno cagionato dalla caduta da cavallo. In presenza dunque di un contratto, che coinvolge l’animale, come ad esempio per ciò che concerne le lezioni di equitazione, la responsabilità è contrattuale.
Infatti il cavallo deve essere considerato come uno strumento per adempiere l’obbligazione, ovvero insegnare agli allievi le tecniche dell’equitazione. Cosa cambia dal punto di vista concreto? Si verifica una situazione processuale più vantaggiosa per il danneggiato.
Infatti, quest’ultimo, laddove ricorra la fattispecie contrattuale, sarà esonerato dall’onere di provare il nesso tra il danno e il comportamento del cavallo: onere che avrebbe dovuto soddisfare laddove avesse trovato applicazione l’art. 2052 c.c.
Antonio Scaramozza
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