In Veneto è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
Non in tutte le Regioni è legale tenere il cane alla catena. Disomogeneità di disciplina, giustificata da vuoti normativi a livello nazionale e da deleghe ai legislatori regionali. Molti aspetti concernenti la materia degli animali d’affezione, pertanto, vengono regolamentati a livello regionale, con le conseguenti differenze che possono registrarsi tra un territorio e l’altro. In questo articolo scopriremo se in Veneto è legale tenere il cane alla catena.
Una disciplina di competenza regionale
Provate ad immaginare se un comportamento, vietato in una Regione, fosse legale in un’altra.
La prima cosa che vi verrebbe in mente è l’esistenza di una disparità di trattamento esistente tra i cittadini di un territorio e l’altro. Ora, proviamo a sostituire gli animali ai cittadini: come valutiamo l’effetto concreto delle norme sulla realtà?
Una disparità di trattamento, che tuttavia fa molto meno clamore. Ancora oggi, nel 2021, in molte Regioni italiane è legale tenere il cane alla catena; in altre (la minoranza), non lo è più.
Certo, la disparità si ripercuote anche sui cittadini proprietari di cani; è indubbio che la catena sia uno strumento molto più sbrigativo per tenere sotto controllo il cane, senza tenere assolutamente conto del benessere dell’animale.
Ed è altrettanto chiaro che molto più impegno è richiesto a chi invece vive in Regioni nelle quali esiste il relativo divieto di utilizzo.
Ma sono i cani tenuti perennemente a catena le vere vittime, e su essi si ripercuotono gli effetti di una disciplina legislativa ancora troppo disomogenea.
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Legale tenere il cane alla catena in Veneto?
Fatta tale doverosa premessa, ci accingiamo a rispondere alla curiosità del lettore: in Veneto è legale tenere il cane alla catena?
Con la L. R. n. 17 del 2014, la Regione ha modificato la normativa regionale di riferimento in materia di animali d’affezione, ovvero la L. R. n. 60 del 2003 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) introducendo il relativo divieto.
Superabile, tuttavia, per mezzo di alcune deroghe. Il proprietario potrà servirsi dello strumento di contenzione soltanto per ragioni sanitarie, o per misure urgenti di sicurezza, necessariamente temporanee. Entrambe le deroghe, tuttavia, dovranno essere certificate dal veterinario curante.
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Non si tratta dunque di un divieto assoluto, come ad esempio in Campania (sul punto si veda Vietato tenere cani alla catena in Campania: le sanzioni per i trasgressori previste dalla Legge regionale), ma indubbiamente le ragioni che consentono ai proprietari di servirsi della catena sono limitate.
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A. S.