In Valle d’Aosta è legale tenere il cane alla catena? Scopriamo insieme cosa stabilisce la normativa della Regione a statuto speciale.
La Valle d’Aosta regola minuziosamente la detenzione del cane alla catena, con le Linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. R. n.37/2010 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 24 agosto 2012). Ecco cosa statuisce sul punto.
La condizione degli animali d’affezione è notevolmente progredita negli ultimi decenni, ed il Legislatore, adeguandosi ad un moto culturale e sociale che vedeva una crescente sensibilità e pietà verso la sorte degli stessi, ha provveduto a regolare la materia con l’emanazione della Legge quadro n.281 del 1991.
Un atto normativo significativo per l’epoca, ma che pochi progressi ha compiuto nel corso dei trent’anni successivi alla sua approvazione. Ciò che appare oramai anacronistico è il concetto limitato di animale d’affezione, detto e non detto.
Perché se da un lato la norma non contiene una vera e propria nozione, dall’altro si limita a disciplinare gli obblighi dei proprietari di cani.
Il gatto, invece, viene definito animale in libertà, ovvero libero di vivere per strada, nel luogo che ha scelto come proprio territorio, con uno sgravio significativo degli obblighi gravanti sulle istituzioni ed una deresponsabilizzazione del cittadino nell’accudimento del felino.
E nessuna traccia, infine, per ciò che concerne le altre specie animali.
Eppure, da allora, le cose sono mutate notevolmente, e sempre più persone scelgono come animali d’affezione criceti, porcellini d’India, pappagalli, tartarughe, cavalli, furetti (che tra l’altro è l’unico, insieme a cane e gatto, a poter essere iscritto nel Registro nazionale degli animali d’affezione).
Con il diffondersi del vegetarianismo e del veganesimo poi, cominciano ad annoverarsi tra i compagni dell’essere umano anche altre specie animali, normalmente destinate ad altri scopi.
Insomma, urge uno svecchiamento della disciplina, che ha dettato (poche) linee guida generali, individuando i compiti gravanti su Regioni, Comuni ed ASL.
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Vari dunque gli obblighi – espliciti e non – gravanti sulle Regioni, come ad esempio l’istituzione e la gestione dell’anagrafe canina regionale (appartenente al primo gruppo) o l’identificazione e la gestione delle colonie feline (appartenenti al secondo).
Tra le varie incombenze, anche la disciplina delle modalità di detenzione degli animali: su tutte la catena per il cane, che la Valle d’Aosta ha disciplinato meticolosamente con delle Linee guida regionali (DGR n.1731/2012).
Ebbene, a norma dell’art. 37, è vietata la detenzione dei cani alla catena, salvo non sia possibile ricorrere ad altre soluzioni; un divieto parziale, la cui deroga è dettata, per lo più, da esigenze di carattere pratico del proprietario dell’animale.
In ogni caso non è possibile tenere l’animale legato per più di dodici ore al giorno. La catena deve avere una lunghezza minima di 4 metri, ed essere commisurata alla taglia del cane, per evitare che ne sia limitata la capacità di movimento.
Lo strumento di detenzione deve essere collegata ad un cavo aereo lungo almeno cinque metri di lunghezza e posizionato ad almeno due metri di altezza dal suolo.
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Nello spazio di movimento del cane, determinato dalla lunghezza della catena, non devono esservi ostacoli di sorta ove lo strumento di contenzione possa impigliarsi, mettendo in pericolo l’animale.
Quest’ultimo deve essere legato alla catena preferibilmente con pettorina, o, alternativamente, con collare non scorsoio. Nell’area di movimento del cane deve essere sempre presente una cuccia.
L’animale non può essere legato in zone isolate o comunque non sorvegliate costantemente dal proprietario, al fine di evitare che possa essere oggetto di attacchi di altri animali, senza alcuna possibilità di fuga; in tal senso si tenga conto del particolare patrimonio faunistico della Regione.
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