Tenere il cane in un box auto può costituire reato ai sensi della legge penale: più volte sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione.
La giurisprudenza penale in materia di reati contro gli animali, ed in particolare verso quelli d’affezione, si infittisce sempre di più, rendendo sempre più chiari quelli che sono i confini delle fattispecie penali contenute nel Titolo IX bis del codice penale (Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli animali). Tenere il cane in un box auto può costituire reato: ecco quando.
Con la sentenza la Cassazione n. 12436/2021 ha confermato la condanna di un uomo che teneva in condizioni incompatibili con la loro natura circa 30 cuccioli. In particolari, il colpevole aveva scelto come luogo di custodia un box auto, all’interno del quale aveva deciso di stipare gli animali.
Dunque da oggi in poi tenere il cane in un box auto sarà reato? Non proprio. Ovviamente occorre che ricorrano particolari condizioni tali da integrare le fattispecie penali che tutelano l’integrità psicofisica degli animali.
Anche tenere il cane in giardino può costituire reato. Perfino tenere il cane alla catena, finanche nelle Regioni dove è vietato, può costituire reato; ma la condotta non comporta automaticamente la violazione della legge penale.
D’altronde nessuna norma penale vieta di tenere un cane in un box auto, ed è piuttosto improbabile che la fattispecie sia disciplinata da un regolamento comunale o da una norma regionale.
Tutt’al più la questione può trovare regolamentazione sul piano privatistico, ad esempio con il regolamento condominiale. Ma va da sé che la violazione di tale tipologie di norme non possa costituire, di per sé, un reato.
D’altronde, tornando alla vicenda giudiziaria, l’uomo vedeva confermarsi la puntata perché deteneva ben 30 cani all’interno dello stesso locale, che per altro non era areato, ed era particolarmente umido, tanto che i cuccioli avevano sviluppato dermatiti e alopecia in stato oramai avanzato.
Pertanto il colpevole veniva condannato ai sensi del secondo comma dell’art. 727 cp.
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L’art. 727 cp disciplina il reato di abbandono di animali.
Il lettore potrà giustamente chiedersi quale sia il rapporto tra la fattispecie in esame e la vicenda giudiziaria descritta.
In verità, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha sviluppato una nozione molto dettagliata dell’abbandono di animale domestico, che va ben oltre l’immagine stereotipata del cane lasciato sul bordo della strada che guarda in lontananza l’auto del proprietario sfrecciare via ad alta velocità.
Anche non attivarsi nella ricerca del cane che si è smarrito da solo costituisce reato di abbandono; lo è anche lasciare il cane in giardino, senza alcun riparo dal sole e dalle intemperie, ed in condizioni incompatibili in relazione alle sue caratteristiche etologiche.
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D’altronde, il secondo comma dell’art.727 cp, statuisce che
soggiace alla stessa pena di chi abbandona gli animali chiunque ne detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Altro è invece il reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art. 544 ter cp, il quale punisce
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Tenere il cane in un box auto, invece, appare correttamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 727 cp.
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