Secondo quanto riportato dalla Linea guida per l’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, la caudotomia e la conchectomia nel cane sono ILLEGALI.
Molti sono i Paesi che aggirano il problema improvvisandosi con mezzi e strutture non idonee, altri invece hanno già preso una posizione chiara e precisa come l’italia. Con la ratifica della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, in vigore dal 1 novembre 2011, la disciplina europea degli interventi chirurgici non terapeutici è diventata Legge dello Stato italiano. Nel 2012 la Fnovi (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ha redatto una Linea guida sulle amputazioni, ovvero un documento per l’applicazione, in conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario, dell’articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione.
Divieti: Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda
b) il taglio delle orecchie
c) la recisione delle corde vocali
d) l’asportazione delle unghie e dei denti
Nei divieti sopra citati sono inclusi tutti gli interventi aventi fini estetici, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza. Non sono previste eccezioni a tale generale divieto. Il Consiglio Superiore di Sanità (Sezione IV), nel parere fornito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il 13 luglio 2011, richiamando la nota del Ministro della salute del 16 marzo 2011, ha citato il “divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia”.
La Fnovi tiene a precisare che in base al giudizio stimato dal consiglio superiore di sanità, esistono delle eccezioni quali le amputazioni della coda da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) vista l’incidenza di alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca, di essere più esposte a problemi di salute in età adulta, così da limitare i danni nel caso in cui si presentassero. Queste sono le razze per le quali viene prevista la caudotomia:
La cosa importate è ricordarsi di non apportare modifiche morfologiche che influenzino la salute fisica e psichica al cane. Per l’esattezza il cane utilizza la coda per l’equilibrio, per comunicare con l’uomo e con i sui amici a quattro zampe, per trasmettere la paura, l’aggressività, la giocosità, la curiosità. Alcune razze la usano anche per avere un buon vantaggio quando nuotano, corrono e si impegnano in numerose attività. la convenzione parla chiaro, esprime delle deroghe in senso di eccezione e non di permissione per situazioni particolari la cui valutazione ricade sotto il discernimento e la responsabilità del veterinario.
Il parere del Consiglio Superiore di sanità ritiene inoltre “che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Medico Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani; che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria”.
Il Medico Veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà:
Le procedure chirurgiche per scopi estetici sono vietate e limitate in molti Paesi, tra cui Australia, Svezia, Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Grecia, Lussemburgo e Austria. Tuttavia in molti altri stati le amputazioni di coda e orecchie vengono ancora eseguite.
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