Cosa prevede la legge nei casi in cui un sinistro stradale sia causato da un cane di proprietà? Quali le conseguenze, civili e penali, per il proprietario?
L’adozione di un animale rappresenta un atto di responsabilità, nei confronti dello stesso e dell’intera comunità. Se da un lato l’integrità psicofisica dell’animale va costantemente tutelata, con l’adozione delle opportune cautele, allo stesso tempo va evitato che lo stesso possa cagionare danni a terzi. Una della fattispecie tipiche più pericolose è quella del sinistro stradale: ecco cosa occorre sapere sull’argomento.
Partiamo con una breve quanto doverosa premessa: con “sinistro stradale causato da un cane di proprietà” ci riferiamo all’ipotesi di un incidente la cui dinamica sia tale da inchiodare alle proprie responsabilità il proprietario del cane, che evidentemente non ha vigilato adeguatamente sulla custodia dell’animale.
Come noto, è principio generale dell’ordinamento giuridico che, chi ha cagionato, per dolo o per colpa, un danno a terzi, è tenuto a risarcirlo. Potremmo banalizzare la questione con l’antico quanto sempreverde adagio “Chi sbaglia paga“.
Sull’art. 2043 del codice civile si fonda dunque la responsabilità civile. Invero lo stesso codice prevede delle fattispecie giuridiche più peculiari, che individuano in maniera più specifica l’alveo in cui ricondurre la responsabilità del danneggiatore; e non manca, tra di esse, quella a carico di chi custodisce un animale.
L’art. 2052 cc., rubricato “Danno cagionato da animali“, stabilisce che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati ad un terzo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito.
Ne risponde altresì chi, senza essere proprietario dell’animale, lo aveva in custodia al momento del verificarsi del fatto (si pensi alla responsabilità del dog sitter, laddove il cane cagioni un danno ad una terza persona mentre è affidato alle sue cure), salvo il caso di incauto affidamento del cane (sull’argomento può interessare la lettura di Affidare il cane può integrare reato di abbandono di animali: cosa ha stabilito la Cassazione).
Per liberarsi dalla responsabilità è necessario provare il caso fortuito, ovvero che il danno è conseguenza di un evento eccezionale, dunque non prevedibile e pertanto non evitabile.
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Nel caso in cui, a seguito di sinistro stradale causato dal cane, venga accertata la piena responsabilità del proprietario (per la mancata dimostrazione del caso fortuito e per la contestuale assenza di corresponsabilità del conducente), quest’ultimo sarà costretto a risarcire il danno cagionato al terzo.
Trattandosi di sinistro causale cagionato da un animale, l’assicurazione non coprirà alcun danno al conducente del veicolo; tutte le spese saranno a carico del proprietario, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato un’apposita polizza assicurativa che copra i rischi derivanti da tale tipologia di eventi.
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Possibili anche conseguenze di ordine penale, in base alla fattispecie di reato integrata: di norma si possono configurare i reati di Lesioni personali colpose (previsto e punito dall’art. 590 c.p.) e Omicidio colposo (previsto e punito dall’art. 589 c.p.), qualora in conseguenza del sinistro si verifichi la morte del conducente.
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