Nell’ipotesi di scontro tra un cane ed un veicolo, è presunta la corresponsabilità del proprietario dell’animale e quella del conducente: è quanto ha stabilito la Cassazione.
La normativa in materia di animali d’affezione è in continua evoluzione; ed in tal senso, più che in altri ambiti, è fondamentale l’apporto della giurisprudenza, in particolare quella di legittimità. È recente l’arresto con cui la Corte di Cassazione ha stabilito la presunta corresponsabilità, nell’ipotesi di scontro tra cane e veicolo, del proprietario dell’animale e del conducente. Ecco cosa sapere a riguardo.
Chi cagiona ad un terzo, per dolo e per colpa, un danno ingiusto, è tenuto a risarcirlo: questo quanto affermato, in sostanza, dall’art. 2043 del codice civile.
La norma indicata enuncia il principio della responsabilità civile nel nostro ordinamento giuridico, che potremo esemplificare in un adagio sempreverde: chi sbaglia paga, purché il danno sia naturale conseguenza di un comportamento contrario quanto meno a quelle che sono le norme di comune prudenza.
Accanto a questa disposizione di carattere generale, il Legislatore ha previsto altresì una serie di norme che regolano fattispecie specifiche di responsabilità: tra di esse gli articoli 2052 e 2054 cc, che disciplinano rispettivamente il “Danno cagionato da animali“, e la responsabilità derivante dalla “Circolazione di veicoli“.
Ebbene, il primo stabilisce che il proprietario di un animale, o chi lo custodisce in un determinato momento, risponde dei danni causati dall’animale, sia che in quel momento fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, a meno che non riesca a provare il caso fortuito.
L’art. 2054 cc, invece, stabilisce che sul conducente grava l’obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Insomma, in deroga ai principi generali dell’ordinamento giuridico, per il proprietario del veicolo vige un’inversione dell’onere della prova; sarà lui a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al terzo, e non quest’ultimo a provare le proprie ragioni.
Nell’ipotesi di scontro tra veicoli, invece, salvo prova contraria, si presume la corresponsabilità di ciascuno dei conducenti nella produzione dei danni subiti dai singoli veicoli.
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Ma cosa accade laddove lo scontro riguardi un cane ed un veicolo?
Anche in questo caso sul conducente graverà l’inversione dell’onere della prova? Oppure sarà il proprietario dell’animale a dover dimostrare il caso fortuito che lo scagiona da ogni responsabilità?
Ebbene, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di corresponsabilità tra il conducente del veicolo ed il proprietario del cane nell’ipotesi di sinistro stradale che li veda coinvolti.
Sarà dunque onere delle parti, nel corso del contraddittorio, fornire le prove che consentano di superare tale corresponsabilità presunta.
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Di caso in caso, dunque, verrà valutato se il sinistro stradale è stato cagionato dal cane di proprietà, o, al contrario, la responsabilità è da circoscrivere unicamente, o comunque per la maggior parte, al conducente.
Antonio Scaramozza
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