Risarcimento per i guaiti del cane lasciato sul terrazzo dal vicino: è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 23408/2022.
Da sempre l’abbaio del cane costituisce la principale fonte di discordia nelle liti tra vicini aventi ad oggetto gli animali d’affezione. E, per quanto si tratti di una tipologia di lite molto comune, ciclicamente sono riscontrabili delle novità in merito. L’ultima è l’ordinanza n. 23408/2022, con la quale la Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che condannavano il ricorrente al risarcimento del danno al vicino per i guaiti del cane tenuto sul terrazzo.
Gioie e dolori; così potremmo riassumere il nostro rapporto con gli animali d’affezione. Adottarne uno non vuol dire soltanto assicurarsi un amico fidato per tutta la vita, ma comporta anche l’assunzione di responsabilità e doveri; verso l’animale e verso gli altri consociati.
Ed i consociati più vicini, ahinoi, sono i nostri…vicini. Le liti condominiali, si sa, sono all’ordine del giorno, e prima o poi si incappa in una di esse. L’impresa è assai più facile laddove si abbia un animale d’affezione che possa arrecare danno al vicino; il cane che abbaia è indubbiamente un classico.
E non raramente tali liti arrivano in tribunale, giungendo perfino in Cassazione. Ed è proprio il giudice di legittimità ad aver stabilito (o se vogliamo, ribadito i principi della materia) l’obbligo, in capo al proprietario, del risarcimento del danno cagionato dai guaiti del cane tenuto sul terrazzo.
La Cassazione era stata chiamata a decidere sul ricorso presentato dal proprietario di un cane avverso la sentenza di secondo grado (confermativa della prima) che lo condannava al risarcimento del vicino per i danni provocati dai continui guaiti e ululati che il cane emetteva quando veniva lasciato da solo sul terrazzo.
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In realtà nulla di nuovo sotto il sole. La Cassazione non ha fatto altro che confermare i principi che regolano la particolare fattispecie.
Si rammenta, al proposito, l’art. 844 cc, che stabilisce che
il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità
Ovviamente l’abbaio e gli altri versi del cane sono da considerarsi al pari di ogni altro rumore; e come tali, non devono superare la soglia della normale tollerabilità. È proprio attorno a tale concetto che ruota il fulcro della questione. Quando l’abbaio del cane supera la soglia della normale tollerabilità?
Per ciò che concerne l’intensità del rumore, vi sono dei limiti ben precisi stabiliti dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico, la n. 447/1995 il limite è di 3 dB durante la notte, 5 dB durante il giorno (sull’argomento può interessare la lettura di Il gallo canta troppo presto: cosa stabilisce la legge).
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È chiaro altresì come, ai fini della risarcibilità del danno, non sia sufficiente un singolo episodio in cui l’abbaio del cane abbia superato i predetti limiti: una cosa è un abbaio occasionale (dovuto ad esempio alla presenza di un estraneo durante le ore notturne), altro è l’abbaio continuo e abituale dell’animale nel corso di ogni notte, perché lasciato solo dal proprietario sul terrazzo.
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