Spesso siamo costretti ad affidare a terzi Fido durante la giornata: se il cane provoca dei danni sussiste la responsabilità del dog sitter?
I ritmi stressanti della vita quotidiana molto spesso ci impongono di affidare il cane alle cure di un dog sitter; il lavoro e gli altri impegni giornalieri ci rendono impossibile stare sempre vicino a Fido, ragion per la quale è necessario rivolgersi ad un terzo. Ma quale responsabilità sussiste in capo al dog sitter? Chi paga se il cane produce danni mentre è soggetto alla sua vigilanza?
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Quella del dog sitter è una professione relativamente moderna. Sono sempre più numerose le famiglie in cui tutti i membri lavorano, studiano o comunque per altri motivi non sono in casa per la maggior parte del giorno, lasciando il cane da solo; d’altra parte, l’accresciuta sensibilità verso gli animali domestici, elevati a veri e propri membri della famiglia, ha fatto il resto.
Il dog sitter è un’attività simile a quella della baby sitter; si sostanzia in un’assistenza completa al cane, prestata presso il domicilio della famiglia che ne è proprietaria. Il dog sitter provvede alla cura di tutte le necessità di Fido: da farlo mangiare e farlo bere nonché fargli fare i bisogni.
Un’altra delle classiche mansioni di un dog sitter e quella di portare il cane a fare la passeggiata e tenergli compagnia mentre i proprietari non sono in casa.
Il dog sitter è tenuto a svolgere tali mansioni con la diligenza del buon padre di famiglia (ovvero eseguendo i compiti a lui assegnati con la diligenza e la competenza che è lecito aspettarsi dall'”uomo medio“). In caso di inottemperanza di tali obblighi sorge la sua responsabilità.
Infatti, il dog sitter è responsabile dell’eventuale smarrimento o fuga del cane verificatesi nel periodo in cui l’animale era soggetto alla sua custodia; in egual modo dovrà rispondere di tutti i danni patiti dal cane (si pensi alle spese necessarie per le cure del veterinario).
La responsabilità del dog sitter può configurarsi non solo verso i proprietari dell’animale, ma anche verso terzi. A norma dell’art. 2052 c.c., dei danni prodotti dall’animale non risponde solo il proprietario, ma anche chi lo ha in custodia al momento dell’evento lesivo.
Alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. può aggiungersi quella contrattuale, se si disciplina con apposito contratto (il che è preferibile) i vari aspetti del rapporto lavorativo (dalle mansioni agli orari fino alla retribuzione).
Dunque se il cane procura il danno nel momento in cui è soggetto alla custodia del dog sitter, sarà quest’ultimo a risponderne, anche se l’animale sia fuggito o smarrito; a meno che non sia provato il caso fortuito; ovvero un evento eccezionale, e per questo motivo non prevedibile, che libera dalla responsabilità chi custodiva il cane.
In caso di responsabilità il danneggiato potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie anche nei confronti del proprietario dell’animale, fermo restando che quest’ultimo avrà diritto di regresso verso il dog sitter.
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In capo al dog sitter può sussistere anche responsabilità penale, che si ricorda come sia personale. Ad esempio, se il cane morde una persona, sarà il dog sitter eventualmente a rispondere del reato di lesioni personali colpose, in quanto, in quel momento, titolare di una posizione di garanzia.
Lo stesso si dica delle altre figure di reato (da quelle più gravi, come l’omicidio colposo, se dall’aggressione del cane derivi la morte della persona, a quelli meno gravi, come il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, laddove non si puliscano i bisogni che il cane ha fatto sui beni altrui).
Antonio Scaramozza
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