Incorre nella responsabilità, civile o penale, non solo il proprietario, ma anche il solo custode dell’animale. Ecco cosa sapere sull’argomento.
Adottare un cane comporta implicitamente l’assunzione di una serie di doveri, nei confronti dell’animale medesimo e dei terzi consociati, la cui violazione è fonte di responsabilità; affinché quest’ultima sorga, tuttavia, non è necessario essere proprietario del cane, ma anche semplice custode dello stesso al momento della commissione del fatto illecito causativo del danno.
Sul proprietario di un cane gravano diversi obblighi, sia di natura positiva che negativa. La prima tipologia afferisce, per lo più, alla sfera dei doveri che si hanno nei confronti dell’animale medesimo.
Riassumendo in una sola espressione gli oneri gravanti sul proprietario, potremmo dire che lo stesso deve assicurare e curare il benessere psicofisico dell’animale: monitorandone costantemente lo stato di salute, predisponendo un ambiente di vita idoneo alle sue caratteristiche etologiche, fornendogli quanto necessario per la soddisfazione dei suoi bisogni di vita, basilari e non.
La serie di doveri di natura negativa, invece, afferiscono per lo più al rapporto con i terzi: il proprietario deve evitare che questi possano essere danneggiati dal comportamento del proprio animale. A seconda delle norme violate, infatti, egli può incorrere in responsabilità civile, penale o amministrativa.
Ma non è, questa, una prerogativa esclusiva del proprietario. All’adempimento dei doveri sopra elencati ne è propedeutico uno fondamentale, che può identificarsi nella custodia dell’animale: per potersi prendere cura del proprio cane, e allo stesso tempo evitare che questo possa cagionare dei danni a terzi ,va da sé, occorre esercitare una custodia diligente e costante sullo stesso.
Ma non sempre il proprietario può occuparsi del proprio amico a quattro zampe; e pertanto, talvolta, può decidere di affidarlo ad un conoscente o ad un professionista. Da ciò ne traiamo un semplice assunto: non sempre le figure di proprietario o custode del cane coincidono, ed anche il secondo può incorrere nella responsabilità per danni cagionati dall’animale.
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Chi cagiona ad altri, volontariamente o colposamente, un danno ingiusto a terzi, è costretto a risarcirlo; questo in soldoni il principio architrave su cui su fonda la responsabilità civile del nostro ordinamento giuridico.
Il Legislatore, tuttavia, in materia ha predisposto una serie di fattispecie specifiche, tra cui quella della responsabilità per danni cagionati da animali, prevista dall’art. 2052 cc.
La norma stabilisce che
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Come si evince dall’enunciato, la responsabilità del proprietario e del custode del cane (quando le due figure non coincidono) è identica; ciò che scrimina la condotta è il solo caso fortuito, ovvero l’evento eccezionale ed imprevedibile, che non consenta la predisposizione di misure preventive né tantomeno un’azione repentina volta a scongiurare il danno.
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Laddove il cane cagioni un danno ad un terzo quando è sotto la custodia di un professionista – si pensi al dog sitter, quest’ultimo non dovrà rispondere soltanto a norma dell’art. 2052 cc, ma incorrerà altresì in responsabilità contrattuale nei confronti del proprietario (sull’argomento può interessare la lettura di Responsabilità dog sitter: cosa stabilisce la legge), che può involgere altri profili, come ad esempio lo smarrimento dell’animale.
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