La legge stabilisce qual è l’età a partire dalla quale i cuccioli possono essere separati dalla madre: ecco cosa sapere sull’argomento.
I primi mesi di vita sono cruciali per la sopravvivenza del cucciolo. In questa fase così delicata sarà la madre a prendersi cura di lei, alimentandolo, riscaldandolo e preparandolo ad affrontare la vita da adulto, attraverso l’incoraggiamento all’esplorazione del mondo circostante e al legame con gli altri cuccioli. Ed è per questo piccoli non possono essere assolutamente separati dalla madre in questa prima fase di vita.
La crescente sensibilità verso la figura degli animali d’affezione ha modificato con il passare del tempo, nel comune sentire, il loro status all’interno della società. Sempre più persone considerano i nostri amici a quattro zampe come membri della famiglia.
Ancora molti, tuttavia, hanno una visione statica ed anacronistica dell’animale, degradandolo a mero oggetto patrimoniale di cui poter disporre a proprio completo piacimento; solo tale veduta, verosimilmente, può spiegare la condotta di chi, per puro capriccio, decide di prendere un cucciolo prima del tempo dovuto.
I primissimi mesi di vita sono fondamentali per tali creature: è in questo lasso di tempo che la madre li preparerà ad affrontare il mondo attraverso i propri insegnamenti. Concetto piuttosto semplice anche solo da intuire, e che tuttavia spesso viene disatteso nella realtà, tanto da dover essere regolamentato dalla legge.
In realtà è l’Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 ad aver regolamentato la materia. In particolare all’art. 2 è stabilito che è vietata la vendita di cani che abbiano meno di due mesi.
La ragione è facilmente comprensibile: la violazione della norma comprometterebbe lo svezzamento dei cuccioli.
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La normativa nazionale di riferimento in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo è la Legge quadro n.281 del 1991.
Con essa il Legislatore ha enunciato i principi fondamentali della branca, attribuendo a Regioni, Comuni e ASL il compito di attuarli.
In particolare le prime sono tenute ad istituire e gestire il registro dell’anagrafe canina territoriale, a predisporre un piano di prevenzione del randagismo, a determinare i criteri di ricostruzione e risanamento di canili e rifugi per animali.
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Ma nella prassi, con le normative regionali di riferimento in materia di animali d’affezione, le Regioni sono andate oltre tali specifiche incombenze. È pacifico, pertanto, che i suddetti enti legiferino anche sull’argomento di nostro interesse.
La maggior parte di esse conferma con legge quello che è il limite temporale di sessanta giorni dalla nascita dei cuccioli, prima del quale non possono essere separati dalla madre; pertanto ne è vietata sia la vendita sia la cessione ad altro titolo.
Alcune Regioni (come ad esempio la Valle D’Aosta), si limitano a prevedere il divieto per la sola vendita: la prassi, tuttavia, e la ratio della norma preveduta dalla succitata Ordinanza, ci spinge ad estendere il divieto anche per la cessione a qualsiasi altro titolo.
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