In Puglia è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
Non esiste nell’ordinamento giuridico italiano una norma che regoli la detenzione del cane a catena o con mezzi di contenzione similari. Spetta dunque alle Regioni legiferare sul punto. La Puglia ha provveduto con la Legge regionale n. 2 del 2020. Ecco che cosa ha stabilito.
Non è semplice districarsi tra le varie norme dell’ordinamento giuridico quando si parla di animali d’affezione. Sono tante, infatti, le fonti del diritto di cui tener conto; dalle sovranazionali a quelle degli enti locali.
Ovviamente anche il Legislatore ha disciplinato l’argomento, limitandosi, tuttavia, a dettare i principi fondamentali della materia; principi che Regioni, Comuni e ASL sono tenuti a realizzare in concreto, ciascuno secondo la propria competenza.
Di tali enti, soltanto i primi, come sarà noto ai nostri lettori, sono dotati di potestà legislativa, nelle materie in cui non sussiste la competenza esclusiva dello Stato. E tra queste rientra, per l’appunto, la disciplina degli animali d’affezione.
In particolare, in base alla Legge quadro n. 281 del 1991, le Regioni sono tenute a predisporre un piano di prevenzione del randagismo, ad istituire e gestire il registro dell’anagrafe canina territoriale, a determinare criteri di costruzione e risanamento di canili e rifugi per animali.
Queste, a norma di legge, le competenze esplicite ad esse attribuite dal Legislatore. Tuttavia nella prassi le Regioni disciplinano molti altri aspetti della materia. Tra i più comuni si ricordano le modalità di detenzione degli animali domestici.
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Quando si parla di strumenti di contenzione per gli animali non si può non pensare alla catena; e se si parla di catena per animali, non si può non pensare al cane.
Secondo vari etologi la detenzione del cane alla catena non rispetta la natura ed i bisogni etologici dell’animale, tanto da poter essere considerata una vera e propria forma di maltrattamento; eppure la pratica è assolutamente legale in varie Regioni italiane.
In alcune, invero, la modalità di detenzione è vietata; ma la violazione del divieto, tutt’al più, costituisce un illecito amministrativo, salvo i casi in cui la condotta non integri il reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art. 544-ter c.p.
In Puglia sussiste un divieto parziale di tenere il cane alla catena. L’uso dello strumento di contenzione, infatti, è vietato, salvo laddove ricorrano particolari condizioni stabilite dalla legge regionale.
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Le circostanze che giustificano la deroga sono le ragioni sanitarie certificate da un veterinario, che deve specificare diagnosi e durata del trattamento, o temporanee ragioni di sicurezze.
In ogni caso è vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
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