Secondo vari studi la presenza di animali domestici nei luoghi di lavoro assicura molti benefici ai dipendenti. Ma in Italia si può portare il cane in ufficio? Scopriamolo insieme.
Gli animali migliorano la vita, e, a quanto pare, anche la produttività nei luoghi di lavoro. Non a caso molte aziende, in vari Paesi del mondo, consentono ai propri dipendenti di portare con sé il proprio animale d’affezione. Ma in Italia è consentito portare il cane in ufficio? Scopriamo cosa stabilisce la legge sul punto.
A quanto pare gli animali d’affezione danno una marcia in più ai propri compagni umani anche sui luoghi di lavoro.
Sempre più studi confermano gli innumerevoli benefici che il lavoratore trarrebbe dalla presenza degli amici a quattro zampe. I principali sono:
Ed è facile comprendere, dunque, il perché molte aziende consentono ai propri dipendenti di timbrare il cartellino seguiti dall’ombra fedele del proprio amico a quattro zampe. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: ma in Italia è consentito portare il cane in ufficio?
In realtà sul punto si registra un vuoto normativo. Il Legislatore italiano, che molta attenzione ha dedicato ai quattro zampe negli ultimi anni, non ha ritenuto, almeno fino ad ora, di dover legiferare anche su tale punto.
Ed in assenza di una norma ad hoc – detto in altri termini, data l’inesistenza di un divieto, la palla passa ai datori di lavoro.
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Il numero delle aziende che consentono ai lavoratori di portare il cane e gli altri animali d’affezione in ufficio è sempre maggiore – anche se, sul punto, l’Italia accusa un po’ di ritardo rispetto ad altri Paesi; e sono sostanzialmente i regolamenti aziendali a “dettare legge”, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dalle norme dell’ordinamento.
Ecco un breve riepilogo: innanzitutto mai a lavoro senza museruola e guinzaglio per il cane.
La prima va portata sempre con sé, al fine di farla indossare a Fido nell’ipotesi in cui si renda necessario, ovvero quando possa cagionare danni a cose o persone (o altri animali); il secondo, di lunghezza non superiore ad 1,5 metri, come disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013, deve essere sempre utilizzato per condurre Fido nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Occorre altresì garantire l’igiene sul luogo di lavoro, curando in primis quella dell’animale, e mantenendo inalterate le condizioni dell’ufficio. Fido inoltre dovrà essere in regola con tutti i trattamenti sanitari obbligatori per legge.
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Occhio anche alla responsabilità civile per i danni cagionati dall’animale; l’ufficio non è di certo una zona franca. Basterebbe già di per sé l’art. 2043 cc, per il quale chiunque cagioni ad altro un danno ingiusto, per colpa o volontariamente, è tenuto a risarcirlo.
Ma la norma che disciplina il caso specifico è l’art. 2052 cc, il quale stabilisce che il proprietario risponde dei danni cagionati dal proprio animale, salvo caso fortuito, indipendentemente dal fatto che fosse o meno sotto la sua custodia al momento del fatto incriminato.
Lo stesso si dica per la responsabilità penale, laddove il fatto costituisca reato. Non si sottovaluti, infine, il regolamento aziendale: la violazione delle norme che lo compongono, comprese quelle che eventualmente regolano la presenza del cane in ufficio, può costare una sanzione disciplinare.
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Antonio Scaramozza
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