In Piemonte è vietato tenere il cane alla catena? Se sì, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
L’immagine del cane tenuto alla catena, purtroppo, è ancora molto diffusa. Ed è la legge a consentire tale atto. Insomma, nulla di vietato; o almeno, non lo è nella maggior parte del territorio italiano. In alcune Regioni, infatti, non è legale tenere il cane alla catena: tra di esse rientra anche il Piemonte? Scopriamolo in questo articolo.
La rivisitazione del noto detto (paese che vai, usanze che trovi) può ben calzare all’intricata legislazione italiana in materia di animali; oltre alla grande varietà delle fonti da considerare, si aggiunge la non uniformità della disciplina in tutto il territorio nazionale.
La ragione è piuttosto semplice. Il Legislatore, con la Legge n. 281 del 1991, si è limitato a dettare i principi fondamentali della materia, lasciando l’attuazione della disciplina di dettaglio alle Regioni, le quali, ricorrendo alla propria potestà legislativa, possono statuire sul merito.
Ed anche stabilire se sia legale o meno tenere il cane alla catena rientra nella competenza di tali enti. Il risultato è che non in tutto il territorio italiano si avrà la stessa disciplina; insomma, non in tutte le Regioni è vietato tenere il cane alla catena.
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Dunque, per scoprire se il Piemonte rientra tra le Regioni nelle quali tenere il cane alla catena non è legale, dobbiamo rifarci alla legislazione regionale che disciplina la materia in tale territorio.
La normativa di riferimento è la Legge Regionale n. 18/2004, con la quale è stata istituita l’anagrafe canina informatizzata in Piemonte.
La disposizione regola gli obblighi dei proprietari di cani, modalità e termine per l’iscrizione dell’animale nel suddetto registro, modalità di identificazione (inoculazione del microchip al cane), sanzioni per i trasgressori della legge. Nulla invece per ciò che concerne la detenzione dell’animale alla catena.
In realtà l’argomento è affrontato da un regolamento del 1993 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione), tuttavia entrato in vigore soltanto a partire dal 2008.
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Ebbene, all’art. 1 è stabilito che
la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Tuttavia, qualora si renda necessaria, il cane deve essere legato ad una catena mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
Il regolamento, invero, non chiarisce quali sono le circostanze che renderebbero necessaria la detenzione dell’animale a catena, né rinvia esplicitamente ad altra fonte per l’individuazione delle stesse.
In assenza di più chiare indicazioni, l’incipit del suddetto articolo 1 (la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata) par potersi identificare più come una raccomandazione.
Sperando che la stessa sia presto trasformata in una disposizione perentoria. Fino ad allora, in Piemonte sarà legale tenere il cane a catena.
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Antonio Scaramozza
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