Quale pena rischia chi avvelena un cane? In quale figura di reato incorre? Scopriamolo insieme in questo articolo.
Anche gli animali sono tutelati dalla legge penale. L’accresciuta sensibilità e pietà verso la sorte dei nostri amici a quattro zampe ha indotto il Legislatore ad emanare un corpus di norme che puniscono diverse figure di reato, che puniscono vari crimini perpetrati nei loro confronti. Quale pena rischia chi avvelena un cane? Ecco cosa stabilisce la legge.
La Legge n.189 del 2004: Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Strana figura giuridica quella dell’animale: a metà tra un oggetto ed un essere vivente.
Spesso ci sfugge, infatti, che i nostri amici a quattro zampe, giuridicamente parlando, non sono altro che parte del nostro patrimonio. D’altronde, se così non fosse, non potrebbero essere venduti o acquistati.
Eppure, per altri versi, sono dei soggetti di diritto. O meglio, godono di alcune tutele che spettano ai soggetti di diritto, pur senza esserlo. Uno strano meccanismo, una sorta di fictio giuridica, che il Legislatore ha utilizzato per tutelare gli animali, senza elevare il loro status giuridico.
I nostri amici a quattro zampe sono protetti dal maltrattamento, dall’abbandono, ed è altresì punita la loro uccisione (senza giustificato motivo e/o effettuata con crudeltà ); ma formalmente ad essere tutelato è il sentimento di pietà che l’essere umano per essi prova.
Sta di fatto che, con l’emanazione della Legge n.189 del 2004, nel codice penale sono stati introdotti una serie di articoli (dal 544 bis al 544 sexies) che prevedono e puniscono una serie di figure delittuose a danno degli animali; tale corpus da luogo al titolo IX bis del codice penale, intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“.
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Maltrattamento di animali
Quale pena rischia chi avvelena un cane? Quale reato commette?
Il tutto, in realtà , dipende dal risultato dell’azione delittuosa. L’avvelenamento purtroppo, spesso e volentieri, cagiona la morte dell’animale. In questo caso, dunque, non vi sono dubbi sulla riconduzione della condotta criminosa alla fattispecie prevista e punita dall’art. 544 bis c.p., rubricato come “Uccisione di animali“.
La norma punisce chiunque, senza necessità e/o per crudeltà , uccide un animale. La pena è quella della reclusione, che va da quattro mesi a due anni.
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Non sempre, per fortuna, l’avvelenamento si conclude con la morte dell’animale. Ma a differenza di quanto accade per l’omicidio degli esseri umani, non è punibile il tentativo di uccidere gli animali. Affinché possa essere applicato l’art. 544 bis è necessario che si verifichi dunque l’evento morte.
Questo tuttavia non si traduce nell’impunità del colpevole: chi avvelena un cane senza cagionarne la morte, commette il reato di maltrattamento di animali, (previsto dall’art. 544 ter c.p.), che è punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi, o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La norma, infatti, punisce anche chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate.