Anche la passeggiata con il cane è regolata a norma di legge: ecco tutti gli obblighi e i divieti da conoscere per non incorrere in sanzioni.
Con Fido condividiamo tante cose e tanti momenti della giornata. Tra i suoi preferiti non può che esservi la passeggiata, il momento in cui esce di casa insieme al suo compagno umano per esplorare il mondo circostante. Ma vi sono delle regole da seguire per una passeggiata con il cane a norma di legge. Vediamo insieme quali sono.
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Si tratta di una delle diatribe preferite sull’argomento passeggiata del cane a norma di legge. In realtà il guinzaglio è sempre obbligatorio. Non esistono discriminanti sulla base del carattere e dell’indole del vostro cane. Siete responsabili sia del suo benessere che dei danni che potrebbe provocare: dunque il guinzaglio è obbligatorio.
A norma di legge, il guinzaglio deve essere lungo al massimo 1,50 m, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013 (la cui validità di 12 mesi è stata prorogata di anno in anno).
L’unica eccezione è per le aree apposite per cani, individuate con regolamento comunale. Vi sono delle regole da rispettare nelle aree cani, la maggior parte delle quali è tuttavia rimessa al buon senso delle persone.
Anche quello della museruola è un argomento molto dibattuto. Ancora una volta la normativa di riferimento è la suddetta Ordinanza del Ministro della Salute. Non è obbligatorio far indossare al cane la museruola; lo è portarlo sempre con sé durante la passeggiata con il cane per fargliela indossare laddove diventi necessario, a norma di legge.
Ovvero quando c’è pericolo che il cane possa procurare danni ad altre persone o altri animali (il classico esempio è quello del cane che morde).
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Chi viola la legge durante la passeggiata con il cane può incorrere sia in responsabilità civile che penale. Per quanto riguarda la prima, il proprietario dell’animale, a norma dell’art. 2052 del codice civile, è responsabile per i danni procurati dal cane, anche laddove questo sia smarrito o fuggito.
Anche da questo si comprende l’importanza di portare il cane a passeggio con il guinzaglio. Attenzione, la responsabilità sussiste anche per chi non sia proprietario del cane ma in quel momento lo porti a guinzaglio: si pensi ad esempio al dog sitter.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, a seconda della condotta che il proprietario del cane (o chi lo ha in custodia in quel momento) ha tenuto durante la passeggiata, si può incorrere, a norma di legge nella commissione di vari reati: i più gravi sono quelli di lesioni personali colpose (590 c.p.), ad esempio quando il cane morda una persona, o di omicidio colposo, se dall’evento derivi la morte.
Un altro dovere del proprietario del cane durante la passeggiata è quello di raccogliere le deiezioni dell’animale. Per questo è fondamentale munirsi di paletta e sacchetto, nonché di una bottiglina d’acqua. Molti pensano che non sia necessario pulire nell’ipotesi in cui il cane si limiti a fare la pipì per strada, ma non è così.
Cosa si rischia? Multe salate, normalmente previste da regolamenti comunali, ma anche responsabilità penale a norma dell’art. 639 c.p., rubricato come Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
A norma di legge è punito chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, con una multa fino a 103 euro. Attenzione a cose o monumenti di interesse storico o artistico: in questo caso la multa arriva fino a 3.000 euro ed è prevista anche la pena della reclusione.
Antonio Scaramozza
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