Esiste l’obbligo del guinzaglio per il cane o è soltanto una consuetudine? Vediamo insieme cosa stabiliscono le norme di legge.
La classica immagine della passeggiata insieme al cane è quella del proprietario che tiene Fido al guinzaglio, girovagando tra i quartieri della città. Ma ti chiedi se in campagna, in una zona isolata in cui non c’è nessuno nelle vicinanze, tu abbia l’obbligo di mettere il guinzaglio al cane. Scopriamo che cosa dice la legge a riguardo.
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Uno dei momenti preferiti della giornata di Fido è senza dubbio la passeggiata, che sostanzialmente si configura come una sorta di obbligo per il proprietario. Come sappiamo, chi detiene un animale ha l’obbligo di curarne il benessere e di tenerlo in condizioni compatibili con le sue caratteristiche etologiche.
Quindi è necessaria un’alimentazione adeguata, un ambiente idoneo e consentirgli lo svolgimento di quelle attività confacenti alla sua natura: e sicuramente la passeggiata per il cane lo è. D’altra parte però c’è da contemperare l’esigenza dei terzi di non vedersi arrecati danni dal cane altrui.
Ebbene, veniamo al punto centrale della questione: esiste un obbligo di legge che impone di mettere il guinzaglio al cane? La risposta è sì, anche se è necessario fare le dovute precisazioni. Nessuna legge dello Stato impone questo obbligo ai proprietari dei cani.
Esso si desume da altri atti. Il più importante di essi è l’ordinanza del Ministro della Salute del 6 agosto 2013, la cui validità è stata rinnovata di anno in anno. L’atto impone una serie di obblighi al proprietario che porta il cane a fare la passeggiata, come l’obbligo della museruola.
Inoltre impone l’utilizzo di un guinzaglio di lunghezza non inferiore a 1,50 metri, quando si conduce il cane all’aperto.
La suddetta ordinanza del Ministro della Salute prevede anche quelle che sono le eccezioni all’obbligo di condurre il cane al guinzaglio, rimandano alle fonti locali. E’ compito e potere del Sindaco infatti quello di individuare le aree aperte al pubblico dove il cane può stare senza guinzaglio.
Ovviamente parliamo di apposite aree per cani, zone verdi delimitate. Questo certo non libera il proprietario dall’obbligo di vegliare sul cane e dalla responsabilità per eventuali danni cagionati. Se il cane ha disturbi comportamentali non potrà essere lasciato libero nemmeno in questi spazi appositi.
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Al di là degli obblighi imposti ordinanza del Ministro della salute, quello di portare il cane al guinzaglio dovrebbe essere un vero e proprio onere per il proprietario di un cane, per tutelarsi da qualsiasi eventuale responsabilità, sia civile che penale. Partiamo dalla prima.
La norma di riferimento è l’art.2052 del codice civile, che stabilisce che il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia risponde dei danni che questo procura, a meno che non provi che si sia trattato di un caso fortuito.
Ebbene, che cos’è il caso fortuito? E’ un evento eccezionale e non prevedibile, che libera dalla responsabilità il proprietario del cane. Si pensi al cane al guinzaglio che tira fino a liberarsi, a causa dello scoppio di un fulmine caduto nelle vicinanze, e che per lo spavento fugga e provochi qualche danno.
Ma nel caso in cui il proprietario non conduca il cane al guinzaglio, non c’è caso fortuito che tenga; anche perché la persona non avrebbe messo in atto tutte le cautele possibili: la prima di queste è proprio mettere il guinzaglio al cane.
Ma è chiaro che possano venire in rilievo altre fattispecie di reato. Si pensi al cane che aggredisca una persona e la morda. In questo caso il proprietario sarebbe chiamato a rispondere a norma dell’art.590 c.p., “Lesioni personali colpose”, che prevede una pena fino a tre mesi di reclusione (6 mesi se la lesione è grave, due anni se è gravissima) o alternativamente il pagamento di una multa.
Se dal fatto deriva invece la morte di una persona, il proprietario del cane dovrà rispondere di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. con pene dai 6 mesi ai 5 anni. Insomma, obbligo o meno, sempre bene far portare il guinzaglio al cane.
Antonio Scaramozza
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