È obbligatorio per il proprietario di un cane avvertire i terzi della sua presenza esponendo l’apposito cartello “Attenti al cane”?
Il proprietario di un animale risponde dei danni che questo cagiona a persone o cose. Ed è per questo che è tenuto a porre in essere ogni misura che possa prevenire qualsivoglia pericolo di siffatto genere. L’apposizione del cartello “Attenti al cane” può essere considerato, in tal senso, una sorta di misura preventiva; ma libera il proprietario dalla responsabilità per i danni causati dal cane?
Il cane accompagna da tempo immemore la storia millenaria dell’essere umano. Secondo gli ultimi studi, l’animale d’affezione per eccellenza è stato addomesticato all’incirca 35000 anni or sono, e non, come creduto erroneamente, in un’epoca più recente, che si attesta a 10000 anni fa.
I cani seguivano gli allora nomadi umani, attirati dagli avanzi dei lori pasti; in breve i nostri antenati scoprirono la funzione naturale di sentinella che il cane svolgeva, e da lì le loro strade non si sono più separate. Il resto è storia, che continua ad aggiornarsi quotidianamente.
E dagli accampamenti Fido ci ha seguito nelle moderne abitazioni. Oggi, certo, il cane è considerato parte della famiglia (pensiero che, se non universale, è quantomeno molto diffuso nella società odierna), ma continua a svolgere quelle funzioni di guardia e sentinella che da sempre lo hanno contraddistinto.
Ma nell’adempiere il proprio dovere, lo zelante Fido talvolta può cagionare dei danni a terzi, i quali non sempre hanno cattive intenzioni. E proprio per avvertire eventuali ignari visitatori, è molto diffuso l’uso di affiggere all’ingresso della propria proprietà un cartello, che avverte della presenza del nostro amico a quattro zampe.
Un avviso vecchio quanto il mondo, già in uso anche presso gli antichi Romani. Ma l’affissione del cartello “Attenti al cane” è obbligatorio a norma di legge? Esonera il titolare da qualsivoglia forma di responsabilità per i danni causati dal cane?
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Il cartello “Attenti al cane” non è obbligatorio, non ha valore legale, e non ha funzione scriminante per la condotta del proprietario (di norma omissiva), fonte di responsabilità.
L’art. 2052 cc stabilisce a chiare lettere che
Il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La stessa norma si applica anche a chi, pur non essendo proprietario, in quel momento ha in custodia l’animale (sia per motivi professionali – si pensi al dog sitter, che non – come chi porta a spesso il cane per fare un favore all’amico proprietario).
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È dunque il caso fortuito, un evento eccezionale, non prevedibile e verso il quale, dunque, non poteva essere predisposto un efficace sistema di misure preventive, e non certo il cartello “Attenti al cane”, ad esonerare dalla responsabilità. In tal senso, sul punto, si è espressa la giurisprudenza, in maniera sostanzialmente unanime,
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