In Molise è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
In materia di animali d’affezione è alle Regioni che spetta legiferare. Il Molise ha provveduto con vari atti normativi, tra cui il Regolamento regionale n. 1 del 2006, recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani, che disciplina, tra le altre cose, anche l’utilizzo della catena per il cane. Ecco che cosa stabilisce.
Sono le Regioni ad occuparsi, legislativamente parlando, degli animali d’affezione. D’altronde si tratta degli unici enti territoriali – Stato a parte – dotati di potestà legislativa, nelle materie non riservate espressamente alla competenza dello Stato, o in quelle di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117 Cost. comma 3.
Invero, per ciò che concerne la materia degli animali d’affezione, la competenza delle Regioni è stato riconosciuta con legge ordinaria; parliamo della Legge quadro n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
In realtà il Legislatore non ha delegato i suddetti enti territoriali, tout court, a legiferare in toto sull’argomento; dopo aver fissato i principi fondamentali della materia, ha enunciato gli obblighi gravanti su Regioni, Comuni, ASL e privati proprietari di animali.
E dall’atto normativo emergono i seguenti obblighi a carico delle Regioni:
Questi quelli espliciti; ma, da prassi consolidata, le Regioni hanno preso in carico altri aspetti della materia, come la disciplina dell’identificazione e gestione delle colonie feline, o quella delle modalità di detenzione degli animali d’affezione.
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Come tristemente noto, il principale strumento di detenzione del cane è la catena, ed anche il Molise ha provveduto a regolare questo aspetto, con il Regolamento regionale n. 1 del 2006.
Invero, nell’articolo 3, è stabilito che la catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, o di
almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
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Non vengono stabilite, tuttavia, quali sono le circostanze che rendono necessario l’utilizzo dello strumento di detenzione; ed in assenza di tale doverosa precisazione, si può parlare soltanto di un debole divieto parziale di utilizzo della catena per il cane.
Il Regolamento, sulla violazione di tale norma non prevede alcuna sanzione; è pur vero, tuttavia, che la condotta, se passibile di punizione, verosimilmente integrerebbe il reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p., con la conseguente comminazione della pena da esso preveduta.
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