Nelle Marche è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
Regione che vai, legge che trovi. Almeno quando si tratta di atti che regolano la materia degli animali d’affezione, riservata ai suddetti enti territoriali. E così può venirsi a creare qualche differenza tra un territorio e l’altro, come in tema di strumenti di detenzione di animali domestici. Ad esempio, nelle Marche è legale tenere il cane alla catena? Scopriamo cosa stabilisce la legge regionale.
La disciplina giuridica in materia di animali d’affezione è molto frastagliata. Molte infatti sono le fonti del diritto cui prestare attenzione.
La normativa di riferimento a livello nazionale è la L. n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con la quale il Legislatore detta i principi fondamentali della disciplina, lasciandone l’attuazione alle Regioni, che si avvalgono della potestà legislativa ad esse riconosciute.
Per quanto gli enti territoriali siano tenuti ad attuare i detti principi nell’ambito dei limiti predisposti dal Legislatore, godono di un apprezzabile margine di autonomia, la quale può comportare significative differenze sulla materia tra un territorio e l’altro.
Questo accade, ad esempio, con gli strumenti di contenzione degli animali d’affezione, in particolare con la catena per il cane. Utilizzare il suddetto strumento di contenzione può essere legale in una Regione, così come risultare vietato in un’altra: nelle Marche è legale tenere il cane alla catena?
Potrebbe interessarti anche: Anagrafe canina Marche: la disciplina regionale in materia di animali d’affezione
La normativa di riferimento della regione marchigiana in materia di animali d’affezione è la L. R. n. 10 del 1997 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), modificate più volte nel corso del tempo.
E l’articolo che più interessa alla nostra indagine, in effetti, è stato introdotto successivamente, dalla L. R. n. 18 del 2015, e modificato tre volte. Parliamo dell’art. 14 quinquies, dal quale si evince il divieto assoluto di tenere il cane alla catena. Invero la previsione è molto accurata, e prevede diversi divieti.
Innanzitutto si osserva che il divieto di utilizzare lo strumento di contenzione è esteso a tutti gli animali; inoltre è vietato detenerli in spazi angusti, senza protezione dalle intemperie o dal sole, senza acqua o cibo sufficiente.
Potrebbe interessarti anche: Il gatto nell’anagrafe degli animali d’affezione nelle Marche: la disciplina regionale
É vietato altresì isolare gli animali, detenendoli in luoghi in cui siano privati degli ordinari contatti sociali che caratterizzano la specie di appartenenza o in luoghi quali terrazze, e cantine, e che comunque non consentano un costante controllo del loro stato di salute.
É altresì vietato segregare gli animali in scatole o contenitori, anche se posti all’interno dell’abitazione; è vietato detenere gli animali in gabbia, se non per ragioni sanitarie documentate dal veterinario curante o per esigenze di trasporto. In caso di lungo viaggio, all’animale va assicurata una pausa almeno ogni due ore.
Le sanzioni? Chi viola l’art. 14 quinquies incorre in una multa che va dai 125 a 750 euro.
Per restare sempre aggiornato su news, storie, consigli e tanto altro sul mondo degli animali continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata ai nostri video, puoi visitare il nostro canale YouTube.
Antonio Scaramozza
Prima di lasciarsi trasportare dalla voglia di prendere il tuo amico felino in braccio, ci…
Chiunque abbia mai avuto un cane o un gatto sa benissimo quanto solo il pensiero…
Il chiurlottello rischia l'estinzione a causa dell'attività antropica: ecco le informazioni su questo volatile particolare.…