In Lombardia è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla Legge regionale? Scopriamolo insieme.
Non in tutte le Regioni italiane è legale tenere il cane alla catena, ed in questo articolo scopriremo se la Lombardia rientra fra queste. D’altronde il Legislatore ha lasciato a tali enti territoriali l’attuazione della disciplina di dettaglio della Legge quadro n. 281 del 1991, normativa di riferimento in materia di animali d’affezione. Ed i risultati, da Regione a Regione, possono essere diversi.
Regione che vai, legislazione che trovi: una rivisitazione piuttosto bizzarra del famoso detto, che tuttavia rende l’idea. Almeno quando si parla di legislazione in materia di animali d’affezione.
Il Legislatore ha definito i principi fondamentali della materia nella Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la L. n. 281 del 1991. Alle Regioni l’obbligo di attuarli, ricorrendo alla propria potestà legislativa.
Istituzione del registro dell’Anagrafe canina regionale, determinazione dei criteri di costruzione o di risanamento dei canili o rifugi per animali, predisposizione di piani di prevenzione del randagismo: queste alcune delle più importanti incombenze in capo agli enti territoriali.
Per ciò che concerne termini e modalità di iscrizione del cane, sanzioni comminate per l’inosservanza delle normative, principi generali afferenti la figura dell’animale da rispettare (anche per non incorrere nella commissione di crimini – si pensi al reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p.), le previsioni tra una Regione e l’altra sono sostanzialmente omogenee.
Ma sul tema della detenzione del cane, in particolare mediante lo strumento della catena, le cose cambiano. In alcune Regioni è legale, in altre non lo è, in altre ancora non è consentito in via generale, ma sono concesse delle deroghe.
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Qual è invece situazione nella Regione lombarda? La specifica materia è disciplinata dal Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n. 2, attuativo della Legge regionale n. 33 del 2009, la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione.
Ebbene, nel comma 6 dell’art. 6 del Regolamento è sancito il divieto dell’utilizzo della catena (o di strumenti di contenzione similare).
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Ma vi sono delle deroghe: esse sono concesse o per ragioni sanitarie, purché certificate da un veterinario, che deve indicare la durata del trattamento e dunque della deroga alla norma, o per ragioni di sicurezza, di carattere temporaneo. In ogni caso in Lombardia non è legale tenere il cane alla catena a strozzo.
A norma dell’art. 112 della Legge regionale n. 33 del 2009, la sanzione per l’inosservanza delle suddette disposizioni costa al trasgressore una multa dai 150 a 900 euro.
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A. S.
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