In Liguria è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
Non in tutto il territorio nazionale è illegale tenere il cane alla catena. Quella degli animali d’affezione, d’altronde, è una materia di competenza delle Regioni, le quali ricorrono alla propria potestà legislativa. Scopriamo insieme con quale norma la Liguria disciplina l’uso della catena per il cane.
Regione che vai, legislazione che trovi. Potremmo parafrasare il noto detto per sintetizzare il quadro normativo nazionale in materia di animali d’affezione.
Il Legislatore, infatti, regola il settore con la Legge quadro n. 281 del 1991; ma in essa si limita ad individuare i principi fondamentali della materia, e ad individuare gli obblighi gravanti su enti e privati.
Per ciò che concerne il primo profilo, rammentiamo il divieto di abbandono e di maltrattamento degli animali, che tra l’altro costituiscono condotte punibili ai sensi della legge penale (seppur il maltrattamento, all’epoca dell’emanazione della Legge quadro n. 281 del 1991, non costituisse ancora reato).
Per quanto riguarda invece il secondo profilo, il Legislatore esplicita obblighi gravanti su Regioni, Comuni, ASL e privati proprietari di animali (in particolare di cani).
E sulle prime incombono adempimenti quali l’istituzione e la gestione dell’anagrafe canina territoriale, la predisposizione di un piano di prevenzione del randagismo, la determinazione dei criteri di costruzione e risanamento di canili e/o rifugi per gli animali.
Le Regioni, tuttavia, disciplinano anche altri aspetti della materia, come ad esempio la l’individuazione e la gestione delle colonie feline, o l’utilizzo degli strumenti di contenzione per gli animali.
Il risultato, più che prevedibile, è la convivenza nel territorio italiano di venti leggi regionali che statuiscono diversamente sulla materia, dando luogo a vere e proprie diseguaglianze; le quali colpiscono, non va dimenticato, in primo luogo gli animali.
D’altronde potremmo tristemente sintetizzare che se gli esseri umani sono i destinatari delle norme giuridiche del settore, gli animali sono i destinatari degli effetti.
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Ecco perché in alcune Regioni è legale tenere il cane alla catena, in altre è consentito soltanto a determinate condizioni, in altre ancora vige un divieto assoluto.
Ed in altre ancora, come la Liguria, si registra addirittura un clamoroso vuoto legislativo, quanto meno a livello regionale. Nessuna delle norme con cui la Regione disciplina la materia degli animali d’affezione regola questo particolare aspetto.
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É vero, occorre pur sempre fare riferimento ad eventuali regolamenti comunali che statuiscano sul punto; tuttavia l’assenza di una previsione regionale sull’argomento è del tutto deprecabile, sia perché in assenza di fonti degli enti locali, la detenzione del cane a catena resterebbe del tutto priva di regolamentazione (e di certo non si tratta di un’ipotesi remota); sia perché, pur laddove tutti i comuni avessero provveduto a regolare la cosa, non è affatto auspicabile una frammentazione eccessiva in un panorama legislativo già di per sé molto frastagliato sull’argomento.
Pertanto, sarebbe auspicabile porre rimedio alla carenza; nel verso giusto tuttavia, ovvero bandendo l’odioso strumento di detenzione, simbolo perenne di schiavitù.
Antonio Scaramozza
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