È legale il divieto di ingresso al cane nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico? Ecco che cosa stabilisce la legge.
Con Fido condividiamo tanti momenti, anche della quotidianità, specialmente se siamo soliti portarlo con noi durante la giornata. Non sempre è possibile tuttavia: a volte l’ingresso al cane nei luoghi pubblici è vietato, e non possiamo far altro che rinunciare e tornare senza Fido. Ma sono legittimi tali divieti? Ecco cosa stabilisce la legge.
Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico: la differenza
Fido è l’amico a quattro zampe con cui possiamo condividere più esperienze al di fuori dell’ambiente familiare; come è noto il cane adora il momento della passeggiata, che possiamo fargli fare anche nel tran tran delle faccende quotidiane.
Tuttavia purtroppo il cane non può seguirci dappertutto, poiché né è vietato l’ingresso in alcuni luoghi pubblici, o che almeno crediamo come tali. Infatti è necessario conoscere la differenza tra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico per avere una visione più chiara della legittimità di eventuali divieti imposti a Fido.
Per luogo pubblico si intende il luogo al quale ognuno può accedere liberamente, in quanto si tratta di beni di pertinenza del demanio dello Stato (si pensi, a titolo esemplificativo, ad una strada o ad un parco).
Al contrario il luogo aperto al pubblico è un luogo di proprietà privata, al quale il pubblico può accedere nel rispetto delle condizioni imposte dal gestore (si pensi al cinema o al teatro, l’ingresso all’interno dei quali, per poter assistere ad uno spettacolo, è subordinato all’acquisto di un biglietto).
Ingresso al cane nei luoghi pubblici: la normativa
Sul proprietario del cane incombono una serie di obblighi.
Fra questi si annoverano quelli necessari per una passeggiata a norma di legge. L’art. 83 del D.P.R. n. 320/1954 (Regolamento di polizia veterinaria), stabilisce l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico.
L’Ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013 (detta anche Ordinanza Martini, la cui validità, di 12 mesi, è stata prorogata di anno in anno fino ad oggi), stabilisce invece che, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il cane va condotto sempre al guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,5 metri).
A questo si aggiunge l’obbligo di portare sempre con sé la museruola, da far indossare al cane solo nelle ipotesi in cui risulti necessario.
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La legittimità dei divieti
Alla luce della normativa esaminata, sono legittimi i divieti imposti all’ingresso del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico?
Per ciò che concerne il primo profilo, ovvero l’ingresso di Fido nei luoghi pubblici, il divieto viene considerato come illegittimo.
La giurisprudenza amministrativa più volte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione, ribadendo l’illegittimità del provvedimento per la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza; purché il proprietario del cane rispetti gli obblighi imposti dalla legge per ciò che riguarda la custodia dell’animale.
Diverso il discorso per ciò che concerne i luoghi aperti al pubblico; il proprietario del cane, eventualmente, può accedervi solo rispettando l’obbligo del guinzaglio e di portare con sé la museruola. Tuttavia il gestore del luogo aperto al pubblico può vietare l’ingresso del cane (e degli altri animali da compagnia).
Questo può valere tanto per un ristorante quanto per un’azienda di trasporto pubblico: il divieto d’ingresso del cane nel luogo aperto al pubblico è legittimo, e pertanto è consigliabile informarsi preventivamente sulla politica in tema di animali domestici adottata dal gestore dell’esercizio commerciale.
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Antonio Scaramozza