Hai un debito e hai il dubbio che il tuo cane possa essere pignorato? Scopriamo insieme cosa stabilisce la legge in materia.
Il tuo cane è molto più che un animale. E’ un amico, un compagno fedele che non ti abbandonerà mai. Ma, specie se di razza, ha anche un valore economico, e rientra a tutti gli effetti tra le cose del tuo patrimonio. Pertanto, ad una persona che versa in uno stato di insolvenza verso il creditore, il cane può essere pignorato?
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E’ indubbio che negli ultimi anni siano stati fatti dei passi avanti enormi nella tutela degli animali, in particolare quelli di affezione. Ad esempio, sono diverse le norme del codice penale che ne tutelano l’integrità psicofisica; si pensi ad esempio al reato di maltrattamento di animali.
Oltre alla tutela penale, abbiamo anche alcuni illeciti amministrativi, sempre volti alla loro protezione: si pensi all’obbligo di prestare soccorso al cane se investito. Tuttavia, almeno formalmente, l’animale rimane una cosa del patrimonio del proprietario.
Certo, non al pari di un qualsiasi oggetto per ciò che riguarda il potere di disposizione del proprietario, che non può farne ciò che vuole; dovrà sempre avere cura del benessere psicofisico dell’animale. E a tal scopo, per essere anche più facilmente monitorabile, il proprietario ha l’obbligo di mettere il microchip al cane.
Tuttavia l’animale è suscettibile di valutazione economica, e come tale può essere acquistato (o venduto).
Pertanto, essendo il cane suscettibile di valutazione economica, può costituire un oggetto di scambio, nonché “merce” per il pagamento di un debito. Come sappiamo, chi non riesce a far fronte al proprio debito, può subire un pignoramento. Ebbene, il cane può essere pignorato?
La risposta è no. La norma di riferimento è l’art. 514 c.p.c, che prevede tra le cose mobili assolutamente impignorabili anche gli animali di affezione, al pari di altre cose appartenenti al patrimonio del debitore (si pensi agli strumenti e agli oggetti indispensabili per l’esercizio di una professione o di un mestiere).
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Attenzione, ciò che viene tutelato con l’art 514 c.p.c è il valore affettivo che il cane rappresenta per il suo proprietario; ma, come sappiamo, l’animale può essere detenuto anche per puro scopo patrimoniale. E’ la stessa norma citata a prevedere dunque i casi in cui l’animale, cane compreso, è pignorabile.
Se sussistono scopi produttivi o commerciali (si pensi ad un allevatore di cani), l’impignorabilità dell’animale non può più essere fatta valere e l’ufficiale giudiziario potrà procedere a norma di legge.
Anche se il cane detenuto per scopo produttivo o commerciale può essere pignorato, l’ufficiale giudiziario dovrà seguire le norme del codice di procedura civile che disciplinano il pignoramento, e preferire, se presenti, altre tipologie di beni.
L’ufficiale giudiziario infatti dovrà privilegiare beni mobili di pronta e facile liquidazione; dunque il denaro ha la precedenza assoluta, come i titoli di credito, gli oggetti preziosi, ed ogni altro bene che appaia facilmente liquidabile.
Antonio Scaramozza
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