I Comuni non possono vietare l’accesso dei cani ai giardini pubblici

I Comuni non possono vietare l’accesso dei cani ai giardini pubblici

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A differenza di chi, tra le autorità vuole limitare la libertà di movimento dei proprietari con i loro cani, avanzando proposte al di fuori del buon senso comune, come il Sindaco di Torri del Benaco, fortunatamente, la società civile progredisce nella direzione migliore.

E’ quanto emerge dalla sentenza con la quale il giudice di pace di Lodi, Giovanni Giuffrida, che ha accolto il ricorso presentato dall’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, contro la sanzione amministrativa che il Comune ha inflitto alla stessa Brambilla, nell’ambito di una manifestazione di cittadini, contro il divieto di cani nelle aree pubbliche. L’ex ministro aveva in quell’occasione portato il proprio cane nel parco dell’Isola Carolina e fu pertanto sanzionata dall’amministrazione comunale.

Ma grazie al ricorso, è stato stabilito che non è necessario limitare la libertà di movimento dei proprietari o dei detentori di cani per garantire igiene, sanità e incolumità pubblica, con norme e divieti già previsti nei regolamenti. Il Giudice di Pace ha ritenuto tale norma regolamentare “illegittima”, annullando di fatto l’”accertamento” a carico della deputata.

“La più recente giurisprudenza amministrativa si riporta ad un indirizzo costante e consolidato il quale nega cittadinanza nel nostro ordinamento ai provvedimenti che limitano la libertà di circolazione ai conduttori di cani. Emerge chiaramente che le ragioni che sottendono dette misure (igiene, salute, incolumità pubblica), ben possono essere attuate e rispettate mediante i divieti, le sanzioni e i controlli già previsti nei regolamenti (quali l’obbligo del guinzaglio, della museruola, della raccolta delle deiezioni), senza ulteriore necessità di limitare a priori le libertà di movimento dei soggetti detentori di animali d’affezione, per le ipotesi in cui le amministrazioni deputate non siano in grado di provvedere a tali tipi di controlli”, viene scritto nella sentenza.

Soddisfazioni espresse dall’Onorevole la quale ha sottolineato che “il giudice ha confermato quanto le associazioni animaliste ed io stessa andiamo ripetendo da tempo: i sindaci non hanno diritto di limitare in questo modo la libertà di movimento dei proprietari di cani, che ormai considerano i propri animali come membri della famiglia”.

La Brambilla ha poi commentato che è “troppo comodo vietare quando non si sa amministrare: contesteremo tutti i regolamenti comunali che tenteranno di limitare la libertà dei cittadini di convivere tranquillamente con il proprio amico a quattro zampe. Si tratta di imposizioni illegittime, spesso accompagnate da un atteggiamento arrogante”.

Ironia della sorte, i divieti furono introdotti dall’amministrazione comunale nel 2012 e 2015, guidata dal PD con l’ex sindaco Lorenzo Guerini oggi vicesegretario e portavoce del Pd.

Con questa sentenza, si aprono i cancelli dei giardini pubblici di tutta Italia.

Dopo quattro anni di battaglie legali, anche la LAV plaude alla sentenza. Ilaria Innocenti, responsabile Area animali familiari della Lav ha dichiarato che “si tratta di una sentenza importantissima le cui implicazioni devono estendersi a tutto il territorio nazionale”, spiegando che “il Giudice di Pace di Lodi ha riconosciuto in sede civile ciò che oramai per la giurisprudenza amministrativa è un fatto consolidato: igiene, sanità e incolumità pubblica possono essere fatte rispettare mediante divieti e sanzioni dalla legislazione vigente, quali l’obbligo del guinzaglio e di raccolta delle deiezioni, senza ulteriore necessità di limitare a priori le libertà di movimento dei detentori degli animali d’affezione”.

Recentemente, come ricorda ilSole24zampe, anche il Tar Lazio si era espresso contro ordinanze di questo tipo, ritenute “eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone” (sentenza 17-05-16 n. 5836).

 

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