In Friuli Venezia Giulia è legale tenere il cane alla catena? Se non lo è, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
In Italia il destino di un cane è anche legato al luogo di residenza del suo proprietario. Perché in alcune Regioni rischia di passare l’intera vita a catena, senza che venga infranta alcuna norma. Sono infatti gli enti territoriali a disciplinare tale peculiare aspetto della vita dei nostri amici a quattro zampe. Scopriamo insieme cosa stabilisce in merito il Friuli Venezia Giulia.
La Legge quadro n. 281 del 1991
In materia di animali, in particolare quelli d’affezione, sono molteplici le fonti del diritto da considerare. Nazionali, certo, ma non solo. Facciamo riferimento a quelle sovranazionali, come ad esempio il Regolamento UE n. 516 del del 2013, a quelle regionali, passando infine per gli enti locali.
Una miriade dunque di norme a cui fare riferimento; un vero e proprio coacervo di disposizioni legislative, se consideriamo la dislocazione capillare nel territorio italiano dei comuni, ciascuno dei quali può regolare la materia, nel rispetto dei principi nazionali e delle linee guida regionali, con appositi regolamenti.
Pochi in realtà sono i principi della materia stabiliti a livello nazionale, con la Legge quadro n. 281 del 1991, per mezzo della quale il Legislatore si è preoccupato per lo più di individuare obblighi a carico di Regioni, Comuni, ASL e proprietari di animali (o meglio, proprietari di cani).
Le Regioni, ad esempio, hanno dovuto istituire il registro regionale dell’anagrafe canina, determinandone anche le modalità di gestione e i termini di iscrizione che i proprietari di cani devono rispettare.
I suddetti enti territoriali, tuttavia, si sono fatti carico anche di altre incombenze concernenti i nostri amici a quattro zampe. D’altronde, nel silenzio legislativo nazionale, occorreva necessariamente regolare alcuni aspetti.
Uno di essi è la disciplina dei mezzi di contenzione degli animali. Ed è il cane, similmente a quanto accade con la Legge quadro 281 del 1991, ad essere il vero protagonista della tenzone. D’altronde Fido, insieme al gatto, è l’animale d’affezione per eccellenza nella cultura della nostra società.
Ma mentre al felino, considerato anche dalla legge quale animale in libertà, è concessa la libertà di vivere per strada (in altri termini, ahilui, di vivere come randagio), il cane deve essere necessariamente custodito, in una proprietà privata o, se randagio, in un canile (o struttura per animali similare).
E, nel primo caso, ancora troppo spesso si ricorre alla catena come mezzo di detenzione.
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Cane a catena in Friuli Venezia Giulia: un divieto parziale
D’altronde tenere il cane alla catena è ancora legale in molte Regioni italiane, nonostante da più anni le associazioni animaliste si battano per l’abolizione di una pratica crudele e, per certi versi, ormai anacronista.
Fatto sta che di norma sono le Regioni a stabilire le modalità di contenzione degli animali, e, nello specifico, se il cane possa essere tenuto o meno a catena. Il Friuli Venezia Giulia regola la materia con la Legge regionale n. 20 del 2012, rubricata Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
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Come si evince dall’art. 5 lett. g ter, il Legislatore friulano ha optato per un divieto parziale. Fido può essere tenuto a catena, ma non più di otto ore al giorno; la catena deve essere lunga almeno 4 metri, e scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal suolo.
In ogni caso il cane legato deve essere nelle condizioni di poter raggiungere cibo, acqua e riparo da sole o intemperie.