A parte le cure che abbiamo per lui e le sue dimostrazioni di amore nei nostri confronti, come si dimostra di essere proprietario di un cane per la Legge?
Sebbene sia chiaro a vista d’occhio che un cane ci considera i suoi padroni perché segue i nostri comandi, ci considera la sua guida e ci ama infinitamente anche solo con uno sguardo, per la legge tutti questi elementi, benché importantissimi per la nostra relazione con Fido, non bastano. Vi sono alcuni provvedimenti per dimostrare di essere effettivamente il proprietario di un cane, sebbene sia poco carino considerare Fido al pari di un oggetto. Vediamo come vengono riconosciuti i proprietari dei cani e quali sono tutti i documenti necessari per dimostrarlo in caso di necessità.
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Proprietario o possessore di un cane?
Sebbene per noi sia lo stesso Fido a ‘nominarci’ suoi padroni in vari modi, per la Legge non basta semplicemente detenere e avere cura di Fido in casa propria. In termini legali infatti si parla in questo ultimo caso di ‘possesso’: esso non si traduce come un diritto, bensì come una situazione di fatto. Il detenere dunque un cane in casa non ci rende automaticamente suoi proprietari davanti alla Legge sebbene, di fatto ci comportiamo come tali. Per capire meglio la differenza basta un esempio banale: il cane si smarrisce e il padrone lo ritrova ma in casa di un terzo. Come dimostrare che quello che è detenuto in casa è effettivamente il suo cane? Come potrà richiederne la restituzione? Solo provando che è titolare di un diritto su quel ‘bene’.
Un proprietario, per avere diritti sul cane, dovrà dimostrare in giudizio che esista quel diritto di proprietà sul cane, considerato alla pari di Res. Quando il proprietario avrà dimostrato di essere tale potrà essergli restituito il cane. Colui che nel frattempo ha detenuto il cane in virtù della regola per cui ‘possesso vale titolo’, potrà continuare a ‘lottare’ per avere il cane solo se dimostra di averne altrettanto diritto di proprietà.
Essere proprietario di un cane: come dimostrarlo legalmente
Secondo la FCI, Federazione Cinologica Internazionale, il proprietario di un cane, così come riporta il regolamento, è: ‘la persone che legalmente ha acquisito l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata’. Quali sono i documenti che appunto attestano questo diritto di detenzione? Un certificato di iscrizione e un pedigree valido. Quindi anche un cane ha il corrispettivo della nostra carta d’identità: l’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione e il pedigree, che abbiamo approfondito nel seguente articolo: Il Pedigree del cane: cosa è, a cosa serve, costi e curiosità.
Grazie all’iscrizione all’anagrafe canina il cane viene di fatto registrato in una banca dati, che documenta tutti i cani presenti sul territorio cui è stato impiantato un microchip. Un’altra prova documentale è la fattura di acquisto del cane, rilasciata dal venditore in un momento precedente alla dimostrazione del diritto di proprietà (in pratica bisogna dimostrare che il cane sia stato acquistato tempo prima). Oppure si potrebbe dimostrare di essere proprietario del cane solo per un determinato periodo e per un determinato motivo: in pratica era solo un detentore momentaneo del cane, ma poi lo avrebbe restituito al legittimo proprietario.
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Microchip, iscrizione e pedigree del cane
La sola iscrizione del cane all’anagrafe regionale non basta a ‘registrarlo’ come bene, anche se il microchip impiantato nell’animale possiede un numero univoco ed è collegato al nome di un proprietario o un detentore. Quindi a cosa serve l’iscrizione’? A sapere a chi attribuire responsabilità e doveri in caso di problemi causati dal cane che, naturalmente, non risponderà di ciò che ha fatto ma lo farà il suo proprietario-detentore.
Per il Codice civile i cani sono Res, beni mobili, che è quindi possibile acquistare con un contratto: due parti si trasmettono consensualmente il diritto di proprietà sull’animale, secondo l’art. 1376 Cc.
‘Il titolare della proprietà ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico’ : così recita l’art. 832 Cc.
Francesca Ciardiello