Nell’ipotesi di errore del veterinario che condizioni l’esito dell’intervento chirurgico al cane, quale tutela appronta la legge?
Anche i nostri amici animali finiscono sotto i ferri. Come sappiamo, le operazioni chirurgiche possono avere differenti gradi di difficoltà: tante sono di routine, alcune possono essere più complesse. Cosa accade nell’ipotesi di errore del veterinario durante l’intervento chirurgico al cane? Quando è costretto a risarcire il danno?
Chi cagiona ad altri un danno ingiusto, voluto o causato dalla violazione di regole di comune prudenza e diligenza, è tenuto a risarcirlo.
È un principio generale del nostro ordinamento giuridico, previsto dall’art. 2043 c.c. Parliamo della responsabilità extracontrattuale, che allo stesso tempo, indirettamente, formula un principio valevole per ogni cittadino: ovvero non cagionare a terzi un danno ingiusto.
Questo tipo di responsabilità può ricadere su ognuno, professionisti compresi, e, per ciò che interessa al nostro campo d’indagine, veterinario compreso.
Tuttavia, quando parliamo di errore del veterinario durante l’intervento chirurgico a cui è sottoposto un nostro animale (ad esempio il cane) si profila un tipo di responsabilità diversa, ovvero quella contrattuale.
Il professionista si obbliga nei nostri confronti ad eseguire l’operazione sul nostro animale, e noi, di per contro, ci impegniamo a pagare la somma pattuita per la prestazione. La violazione di questo accordo comporta, per il trasgressore, il sorgere della responsabilità contrattuale.
Se il veterinario sbaglia l’intervento (determinando ad esempio la morte dell’animale o il peggioramento delle sue condizioni di salute, come la zoppia del cane), non adempie correttamente l’obbligazione.
A tal fine non è necessario che sia stato concluso un contratto scritto; è sufficiente anche il solo accordo verbale.
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Nel caso in cui il veterinario sbagli l’intervento al nostro cane, avremo diritto al risarcimento del danno.
Nulla questio laddove il professionista ammetta la sua responsabilità. Dal 2012, il veterinario ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, che copra i danni derivanti dall’esercizio della sua professione.
Laddove invece non riconosca tale responsabilità, o la somma offerta dalla compagnia assicurativa sia inferiore, a giudizio del danneggiato, ai danni patiti, sarà necessario adire l’autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del rapporto obbligatorio ed il danno, gravando sul professionista l’onere di dimostrare che l’errore non sia imputabile alla sua responsabilità, e che abbia eseguito l’intervento seguendo le linee guida dettate per l’esercizio della professione.
L’attività svolta dal professionista è quella del prestatore d’opera; a norma dell‘art. 2236 c.c. ne risponde solo per dolo ovvero per colpa grave.
Il danno risarcibile è sia quello patrimoniale (si pensi alle ulteriori spese mediche si sono rese necessarie nell’ipotesi in cui le condizioni di salute dell’animale siano peggiorate) che, stante i più recenti arresti giurisprudenziali, quello morale, dovuto, ad esempio, alla perdita del proprio animale d’affezione.
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Occorre tuttavia valutare anche la complessità dell’intervento chirurgico.
Una cosa è un’operazione di routine (come ad esempio la sterilizzazione del cane), altro è, ad esempio, un intervento chirurgico particolarmente complesso, dall’esito incerto, che costituisce l’unica strada percorribile per provare a salvare la vita dell’animale, quando il proprietario sia stato adeguatamente informato dei rischi.
In questo caso il veterinario può essere chiamato a rispondere esclusivamente per dolo (ovvero per volontarietà) o colpa grave (imperizia o negligenza nell’esecuzione della prestazione).
Antonio Scaramozza
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