In Emilia Romagna è legale tenere il cane alla catena? Se sì, quali sono le sanzioni previste dalla legge regionale? Scopriamolo insieme.
La disciplina giuridica in materia di animali d’affezione non è uguale in tutte le Regioni; quindi può accadere che una condotta, lecita nel territorio di una Regione, diventi illecita in quella di un’altra. È quello che accade quando si parla di cane alla catena: è legale in Emilia Romagna? Scopriamo cosa stabilisce la legge regionale.
Ingiustificabili disparità di trattamento
A livello nazionale la normativa di riferimento in materia di animali d’affezione è la Legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Con essa il Legislatore si limita a dettare i principi fondamentali, lasciando alle Regioni, facenti ricorso alla propria potestà legislativa, l’attuazione della disciplina di dettaglio.
Potere, quello degli succitati enti, che purtroppo non incide su piccoli dettagli, almeno per gli animali medesimi. L’autonomia concessa dal Legislatore, infatti, si traduce dal punto di vista concreto in una disomogeneità di disciplina, in cui l’unico fattore discriminante è il territorio di residenza.
È questo infatti, il parametro che decide il destino di un cane, che in alcuni territori, in modo del tutto legale, può essere condannato, a trascorrere la vita intera alla catena.
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Legale tenere il cane alla catena in Emilia Romagna?
Bene dunque informarsi su quale sia la normativa regionale in vigore in un dato territorio (si pensi a chi, di passaggio in altra Regione, voglia segnalare alle autorità competenti la detenzione di un cane alla catena).
L’Emilia Romagna, in verità, è stata l’antesignana tra le Regioni in merito all’introduzione del divieto di tenere il cane alla catena, atto non più legale dal 2013. Invero la L. R. 29 marzo 2013, n. 3 ha modificato la L. R. 17 febbraio 2005, introducendo il comma 2 bis all’art. 3.
Con esso si vieta ai residenti della Regione di tenere il cane alla catena (o a mezzi di contenimento similari), salvo comprovate ragioni sanitarie (accertabili per mezzo di idonea documentazione del veterinario curante), o per urgenti misure di sicurezza.
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Le quali, tuttavia, devono essere temporanee; la catena non può divenire la soluzione definitiva del problema.
Ancora troppo, tuttavia, sono le Regioni in cui la condotta è ancora legale. Non sono bastate, ad oggi, le proteste delle associazioni animaliste e gli esempi dei vari governi regionali che hanno bandito la pratica: la strada da percorrere in materia di diritti degli animali è decisamente ancora troppo lunga.
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Antonio Scaramozza