Cosa accade se il dog sitter smarrisce il vostro cane? Che cosa stabilisce la legge a riguardo? Ecco cosa occorre sapere.
Affidare Fido ad una terza persona è sempre una faccenda piuttosto delicata. Purtroppo non sempre possiamo essere presenti, e se per un motivo o l’altro il nostro amico a quattro zampe ha bisogno di assistenza, siamo costretti a rivolgerci a qualcuno. Così, per andare sul sicuro, ci affidiamo ad un professionista. Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto: cosa accade se il dog sitter smarrisce il vostro cane?
Affidare il cane a terzi
Quella del dog sitter è una professione relativamente recente, nata dalle esigenze che vanno profilandosi nelle famiglie moderne.
Per un verso grazie all’accresciuta sensibilità verso gli animali, in particolare quelli domestici, oramai sempre più elevati al rango di membri della famiglia; dall’altro perché sono sempre più i nuclei familiari i cui componenti per gran parte del giorno non sono in casa, causa impegni di lavoro o di studio.
A ben vedere il cane potrebbe rimanere in casa da solo per un giorno, salvo non vi siano particolari problemi. Ma al di là della routine quotidiana, vi sono delle situazioni in cui ci si allontana da casa per più giorni, ed allora diventa proprio necessario rivolgersi ad un terzo, affinché custodisca il nostro Fido.
La migliore soluzione è sempre quella di affidarsi a dei professionisti del settore, ovvero sulle figure del pet e hot sitter. Laddove abbiate deciso di rivolgervi ad un dog sitter, è sempre preferibile regolare il rapporto di lavoro per iscritto, stabilendo nero su bianco mansioni gravanti sul professionista, orari di lavoro, compenso, e ogni altro aspetto che riterrete utile.
Ebbene il dog sitter è tenuto a svolgere i compiti affidatigli con la diligenza del buon padre di famiglia (ovvero eseguendo le mansioni dovute con la diligenza e la competenza che è lecito aspettarsi dall'”uomo medio“). In caso di inottemperanza di tali obblighi sorge la sua responsabilità.
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La responsabilità del dog sitter che smarrisce il cane
La responsabilità del dog sitter può essere sia civile che penale. D’altronde, per ciò che concerne il primo profilo, a norma dell’art. 2052 c.c., dei danni cagionati a terzi dall’animale risponde il proprietario o colui al quale in quel momento è affidato.
Dunque, se il fatto lesivo si verifica durante l’orario di lavoro del dog sitter, sarà quest’ultimo a dover rispondere dei danni.
Egualmente risponderà penalmente, laddove integri una delle condotte da attuare (anche) per mezzo dell’animale, previste dal codice penale come figure di reato; si pensi al cane che durante la passeggiata faccia i bisogni a terra, senza che il dog sitter non provvede a rimuovere.
In questo caso la condotta è passibile di punizione ai sensi dell’art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
Invero, ritornando all’alveo civile della questione, il dog sitter che smarrisce il cane incappa nella responsabilità contrattuale; d’altronde è proprio in base ad una obbligazione reciproca con il proprietario del cane che sul professionista sorge l’obbligo, durante le ore di lavoro, di provvedere ad ogni bisogno dell’animale che rientra tra le sue competenze. Ed ovviamente tra esse v’è senza dubbio la custodia dell’animale.
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Dunque, se il dog sitter smarrisce il cane, è tenuto al risarcimento. Il proprietario del cane, prima di tutto, avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Da un punto di vista giuridico, infatti, Fido non è altro che una res appartenente al patrimonio del suo proprietario.
Invero, eccezion fatta nell’ipotesi in cui ad essere disperso sia un cane di razza, il valore economico dell’animale è piuttosto esiguo. Ma per la maggior parte delle persone il cane non rappresenta semplicemente un valore economico; si tratta di un compagno di vita, un membro della famiglia, la cui perdita causa dolore e tristezza.
Ed è per questo che anche la giurisprudenza italiana negli ultimi anni (adeguandosi, tra le altre, alla pioneristica in materia giurisprudenza d’Oltralpe) ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale causato dalla perdita dell’animale.
L’entità del danno va stabilita in via equitativa dal giudice.
Antonio Scaramozza