Non tutti possono adottare un amico a quattro zampe. Vediamo insieme quali sono i casi in cui vi è il divieto di adozione dei cani.
Negli ultimi anni sono molti gli animali che vengono adottati da famiglie e tra gli animali più adottati ci sono i cani. Tuttavia, sebbene possa sembrare semplice adottare un animale domestico, non è affatto così, poche persone sanno che ci sono regole e limiti per poter adottare un cane.
Difatti non tutti possono provare l’esperienza di condividere la propria vita con un amico a quattro zampe. Vediamo insieme, nel seguente articolo in quali casi vi è il divieto di adozione dei cani secondo la legge italiana.
Divieto di adozione cani: cosa prevede la legge in Italia
Adottare un amico a quattro zampe è davvero un’esperienza magnifica e ricca di emozioni. Tuttavia non tutti hanno la possibilità di vivere questa esperienza. Infatti ci sono molti limiti e regole per poter adottare un amico peloso.
Alcuni di questi limiti sono delle vere e proprie regole dettate dalla legge italiana, mentre altri vengono stabiliti da coloro che cedono i cani in adozione, ossia i volontari dei canili, degli enti e delle associazioni che tutelano gli animali.
Infatti molto spesso le associazioni che danno la possibilità ad una persona di adottare un amico a quattro zampe, tendono, prima di completare la procedura di adozione, ad affidare temporaneamente il cane alla famiglia che decide di adottare.
Durante questo periodo di “affidamento”, i responsabili dell’associazione potranno valutare l’idoneità di coloro che decidono di adottare il cane, l’abitazione in cui Fido dovrà vivere e lo spazio che la palla di pelo avrà per poter giocare.
Inoltre, coloro che cedono i cani in adozione, tendono anche a verificare l’eventuale presenza di altri animali in casa in modo tale da valutare l’eventuale possibilità di scontri tra Fido e questi ultimi. Dopo aver valutato tutto ciò, i responsabili dell’associazione decideranno se passare dall’affido all’adozione.
Limitazioni stabilite dalla normativa nazionale
Come detto in precedenza, oltre ai limiti dell’associazione che cede il cane, ci sono anche limitazioni stabilite dalla normativa nazionale. Queste si riferiscono principalmente alla presenza di eventuali cause di incapacità di coloro che decidono di adottare una palla di pelo.
Difatti per la legge italiana, oltre al divieto di affidamento e di adozione del cane ad un minore, per l’ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, “È vietato possedere o detenere i cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544 -quinques del codice penale, per quelli previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.”