La giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno morale per la morte del proprio cane, ma solo in casi limitati: ecco quali.
La morte del proprio animale d’affezione può essere fonte di grande dolore e sofferenze, simili a quello che si prova per la perdita di un familiare. Il riconoscimento della risarcibilità del danno morale per la morte del cane, consentito comunque in casi limitati, ha incontrato numerosi ostacoli; ecco cosa sapere a riguardo.
La responsabilità extracontrattuale
Per quanto la legge, negli ultimi anni, abbia fatto dei significativi passi in avanti nella tutela degli animali, va registrata un’estrema rigidità nel riconoscimento di diritti che dovrebbero seguire di pari passo determinate conquiste giuridiche.
É sempre più sentita la condizione di membro familiare dell’animale d’affezione. Eppure per moltissimi anni la giurisprudenza ha negato la risarcibilità del danno morale per la morte del proprio cane (ed in generale dell’animale d’affezione).
Solo recentemente, ed in grande ritardo, vi sono state delle timide aperture sull’argomento.
Ma andiamo in ordine. A norma dell’art. 2043 del codice civile, chiunque cagioni ad altro un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Se a causa di un illecito compiuto da un terzo, rimproverabile per il fatto, si verifichi la morte del vostro cane, avrete sicuramente diritto ad un risarcimento patrimoniale.
Questo perché, civilisticamente parlando, per l’ordinamento giuridico Fido è una res; una cosa facente parte del vostro patrimonio, e dunque economicamente valutabile. Ma per molti la morte del cane è uguale a un lutto familiare.
Eppure per molto tempo è stata negata la risarcibilità del danno morale per la morte del cane.
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Il danno morale per la morte del proprio cane
Solo di recente la giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto, in netto ritardo rispetto ad altre esperienze giuridiche sul punto più illuminate – in Francia la prima pronuncia positiva sull’argomento è degli anni ’60.
Il danno morale, tuttavia, è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge; ad esempio nell’ipotesi in cui la morte del cane sia frutto di una condotta penalmente rilevante (si pensi al reato di uccisione di animali), oppure nell’ipotesi in cui sia stato leso un bene di rilievo costituzionale.
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Tuttavia la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4493 del 2009, ha stabilito che il giudice di pace, quando decide secondo equità, può disporre il risarcimento del danno non morale anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; dunque anche per la morte del proprio cane.
Chiaramente il pregiudizio di natura non patrimoniale andrà provato dall’istante.
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Antonio Scaramozza