Una brutta vicenda di cronaca che coinvolge una coppia di anziani, Mariantonietta e Nello Ciampi, con un cane di nome Cesare. Come riporta il quotidiano ilsecoloxix, i due coniugi hanno denunciato che non possono più portare fuori il loro anziano labrador di 13 anni, perché il condominio vieta l’accesso dell’animale all’ascensore.
Cesare però sta invecchiando e il veterinario ha prescritto una cura per l’artrosi, suggerendo vivamente di “non far usare le scale al cane evitandogli sforzi”.
E così i due anziani di La Spezia hanno spiegato che “non possiamo più portarlo fuori a fare anche un piccolo giro perché il Regolamento condominiale di uso dell’ascensore vieta l’uso dell’elevatore al nostro cagnolone”.
Nell’articolo 4 del regolamento viene sottolineato che “l’ascensore è realizzato per la salute dei condomini contribuenti e risulta acclarata la patologia allergica di alcuni condomini. Per questo è fatto divieto di introdurre nella cabina qualsiasi animale”.
I due proprietari che ricordano di vivere nella loro casa da 36 anni,, non sanno più cosa fare,chiedendosi se la norma condominiale sia lecita: “Abbiamo chiesto spiegazioni all’amministratore di condominio e ai proprietari del nostro appartamento senza avere risposte. Sta di fatto che noi non abbiamo neanche la chiave dell’ascensore”, hanno precisato.
Intanto, il povero Cesare che non perde la sua allegria pur essendo recluso, si trova vittima di un sistema che sicuramente dovrebbe essere più malleabile in alcuni casi e quanto meno, miri a favorire ai cittadini la convivenza con i 4 zampe.
NORMATIVA– Nel 2013 è entrata in vigore una nuova norma in cui è stato “liberalizzato” l’ingresso degli animali domestici in condomini. Tuttavia ci sono alcuni elementi discordanti per cui veniva evidenziato in un articolo di leggioggi.it che “non essendo possibile vietare la detenzione di animali in appartamento, non sarà nemmeno più possibile impedire al condomino possessore di animali di usufruire della parti comuni insieme al suo animale”. In tal senso, Il Sole24ore sottolineò che l’accesso degli animali nel condominio deve essere in linea e rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute del 2009, che prevede l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e – nel caso di animali aggressivi – di applicare la museruola. Con la nuova norma, riporta ilsole24ore, veniva indicato che “gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate; i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile; il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile; nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del Codice civile) (l’elemento essenziale di tale fattispecie di reato è, però, l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse); gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).”.
IL CANE PUÒ’ ACCEDERE ALLE AREE COMUNI – Nessun elemento potrebbe essere riconducibile ad un divieto di accesso all’ascensore. Una tesi che viene confermata anche nel sito dirittierisposte.it in un articolo su “Diritti e doveri degli animali in condominio” in cui viene specificato quanto segue:
“Un regolamento condominiale non può stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva e, quindi, non può vietare di possedere animali domestici. Qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale(es. : vietare l’uso dell’ascensore o delle scale), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale. Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione se occorre (es. eventuali certificati medici dell’animale) e copia della delibera.
Nel caso nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”, la delibera è già considerata nulla (cioè non produce alcun effetto) ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’Amministratore”.
Il condominio non può pertanto negare l’accesso alle parti comuni. Ovvero, potrebbe “richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale”.
Auspichiamo che presto Cesare possa tornare ad essere un cane libero con l’accesso all’ascensore. Tenerlo in casa è una violenza gratuita da parte del condominio anche se i due coniugi non sono proprietari della casa.
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